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Affidamento dei figli minori: quali sono le tipologie?

L’affidamento dei figli costituisce uno degli aspetti più delicati e significativi all’interno delle dinamiche familiari che subiscono trasformazioni, come nel caso di separazioni o divorzi. Questa pratica giuridica si prefigge di stabilire le modalità attraverso cui i genitori eserciteranno la loro responsabilità genitoriale post-separazione, assicurando che il benessere, le esigenze e gli interessi dei minori restino al centro delle decisioni prese.

L’obiettivo primario dell’affidamento è garantire una continuità affettiva, educativa e di vita quotidiana per i figli, promuovendo il mantenimento di relazioni stabili e significative con entrambi i genitori. Il diritto alla bigenitorialità ha infatti anche carattere internazionale ed è stato ripreso dall’Art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea “Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.”

Le modalità di affidamento possono invece variare ampiamente, dall’affidamento congiunto  all’affidamento esclusivo a uno dei genitori. In questo articolo, cercheremo di affrontare le differenze con chiarezza per presentarvi le tipologie di affido dei figli minori e le loro modalità.

affidamento figli minori

L’affidamento esclusivo dei figli

L’affidamento esclusivo dei figli è un’eccezione che si fa solo qualora vi sia un reale rischio dei figli a vivere con uno o con l’altro genitore.

Il nostro ordinamento, specialmente dopo la riforma Cartabia, tende a tutelare il più possibile il rapporto alla bigenitorialità, quindi il diritto dei figli a instaurare un rapporto continuativo con entrambi i genitori.

Per poter richiedere l’affido esclusivo devono essere presenti determinate condizioni che il giudice in fase di separazione o divorzio ha l’obbligo di verificare, spesso convocando anche i figli minori della coppia e interrogandoli in presenza degli assistenti sociali e di uno psicologo.

Questa decisione viene presa in contesti particolarmente delicati, tra cui:

  • Pericolo per il bambino: l’affidamento esclusivo viene considerato quando la presenza di entrambi i genitori nella vita del bambino può rappresentare un pericolo per il suo benessere psicofisico.
  • Inadeguatezza parentale: viene scelto l’affido esclusivo nel caso in cui uno dei genitori non sia ritenuto idoneo o capace di occuparsi adeguatamente del figlio, ad esempio per mancanza di coinvolgimento passato nella cura del bambino.
  • Rifiuto del figlio: l’affidamento esclusivo può essere determinato anche dalla volontà espressa dal minore di non mantenere rapporti con uno dei genitori, a causa di comportamenti pregressi che hanno compromesso il rapporto.
  • Situazioni di violenza: in presenza di episodi di violenza perpetrati da uno dei genitori nei confronti del bambino o di atti di violenza nei confronti della madre avvenuti alla presenza del minore, con conseguenze traumatiche per questo ultimo.
  • Assenza di interesse parentale: l’affido esclusivo è altresì considerato quando uno dei genitori dimostra disinteresse verso il figlio, mancando persino di partecipare alle udienze relative alla causa di separazione.

In questi contesti, l’affidamento esclusivo emerge come la soluzione più adeguata per preservare l’integrità e il benessere del minore, garantendo che venga cresciuto in un ambiente sicuro e protetto, libero da situazioni potenzialmente dannose.

Separazione o Divorzio

a partire da

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L’affidamento condiviso

Il nostro ordinamento stabilisce di base la regola dell’affidamento condiviso, con il quale i figli vengono quindi affidati congiuntamente a entrambi i genitori. Nella maggior parte dei casi, la collocazione prevalente sarà presso la madre, alla quale in genere viene assegnata la casa coniugale. La decisione di affidare i figli principalmente alla mamma deriva dal fatto che il suo ruolo viene considerato centrale e maggiormente adatto all’educazione dei figli.

L’affidamento condiviso, inoltre, impone che venga previsto un assegno di mantenimento per i figli che sarà versato dal genitore non collocatario, perciò di solito il papà.

Le principali regole per l’affido condiviso prevedono che entrambi i genitori dovranno concordare su tutte le decisioni relative alla vita dei minori: dalle questioni di salute, all’istruzione, alle attività extra-scolastiche e molti altri aspetti.

In questo caso, se uno dei due genitori non dovesse rispettare le regole dell’affidamento condiviso, allora l’altro potrà chiedere al giudice una modifica al fine che venga rispettato il principio della bigenitorialità.

Per garantire un completo equilibrio nella vita dei figli, il genitore collocatario (quindi quello presso il quale il figlio vive) non dovrà impedire gli incontri oppure denigrare o svalutare la figura dell’altro genitore. Sarà compito del giudice dirimere le controversie insieme alla collaborazione degli avvocati oppure, in alternativa, entrambi i genitori possono usufruire della figura del mediatore familiare.

affido congiunto

L’affidamento paritario

Qualora entrambi i genitori siano d’accordo, è possibile prevedere un affidamento paritario dei figli con collocazione alternata, ma devono sussistere particolari requisiti. Tra questi, ad esempio:

  • La vicinanza di pochi metri delle abitazioni dei genitori, in modo da permettere ai figli di stare una settimana con la mamma e una settimana con il papà
  • I figli devono avere almeno dieci anni

Ogni procedura sarà comunque valutata attentamente da un giudice, per tener conto del benessere psicofisico dei minori. Pertanto non è detto che, anche se entrambi i genitori sono d’accordo nell’avvio di una simile procedura, il giudice stesso dia il consenso.

Caratteristica peculiare dell’affidamento paritario è che è possibile non prevedere un assegno di mantenimento, per cui entrambi i genitori potranno mantenere direttamente i figli nei loro giorni di spettanza. Tutte le spese straordinarie ed ordinarie dovranno essere divise al 50%.

Il giudice potrebbe però, qualora i redditi dei genitori fossero sproporzionati l’uno rispetto all’altro, disporre un affidamento paritario con la previsione di un assegno di mantenimento che dovrà essere versato dal genitore con un reddito maggiore.

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