Assegno di mantenimento

Mantenimento dei figli di genitori non sposati: accordo e ricorso

Il mantenimento dei figli di genitori non sposati segue gli stessi principi applicabili ai figli di genitori coniugati: la fine della convivenza non riduce i doveri economici, educativi e di cura di nessuno dei due genitori.

Quando la coppia si separa, occorre stabilire in modo chiaro come ciascun genitore contribuirà alle esigenze dei figli. L’accordo può prevedere un assegno periodico, il pagamento diretto di alcune spese oppure una combinazione delle due modalità. Se manca un’intesa, sarà il giudice a determinare condizioni e importi.

Mantenimento dei figli di genitori non sposati

I figli hanno gli stessi diritti anche senza matrimonio

La tutela dei figli non dipende dal matrimonio dei genitori. Dopo la cessazione della convivenza, entrambi devono continuare a garantire mantenimento, istruzione, educazione, assistenza morale e cura, in proporzione alle proprie risorse e capacità.

Per una coppia non sposata non esiste una procedura diretta a sciogliere il rapporto di coppia. È però necessario regolare la responsabilità genitoriale e i rapporti economici relativi ai figli. La guida sulla separazione di fatto con figli illustra anche casa familiare, tempi di permanenza e decisioni importanti.

Chi deve contribuire al mantenimento

Entrambi i genitori devono contribuire. Non è corretto presumere che paghi sempre e soltanto il genitore presso il quale il figlio trascorre meno tempo. Il contributo deve essere valutato considerando redditi, patrimonio, tempi di permanenza e lavoro di cura sostenuto da ciascuno.

Il genitore con il quale il figlio vive prevalentemente contribuisce anche attraverso le spese quotidiane e l’attività di cura. L’altro può essere tenuto a versare un assegno mensile e a partecipare alle spese straordinarie. Con tempi molto ampi presso entrambi, l’assegno non è automaticamente escluso: resta necessario verificare l’effettivo equilibrio economico.

Quando può essere previsto un assegno periodico

L’assegno periodico serve a realizzare il principio di proporzionalità e a garantire continuità alle esigenze dei figli. Può essere necessario quando vi è una differenza significativa tra le risorse dei genitori, quando i figli vivono prevalentemente con uno di loro oppure quando il carico delle spese e della cura non è distribuito in modo equilibrato.

Non esiste un importo minimo valido per tutti e non esiste una formula ufficiale vincolante. Ogni valutazione deve partire dai dati reali della famiglia.

I cinque criteri dell’articolo 337-ter c.c.

L’articolo 337-ter del codice civile indica i criteri da utilizzare per determinare l’eventuale assegno:

CriterioCosa deve essere valutato
Esigenze attuali del figlioVitto, abitazione, scuola, salute, trasporti, attività e bisogni collegati all’età
Tenore di vita precedenteLe condizioni concretamente godute dal figlio durante la convivenza dei genitori
Tempi presso ciascun genitorePermanenza effettiva e spese sostenute direttamente durante tali periodi
Risorse economicheRedditi, patrimoni, disponibilità e capacità economica complessiva di entrambi
Lavoro domestico e di curaValore economico dei compiti quotidiani assunti da ciascun genitore

Per un approfondimento numerico consulta la guida sul calcolo del mantenimento dei figli e quella dedicata ai criteri economici nella separazione di fatto.

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Mantenimento diretto e assegno mensile

Nel mantenimento diretto ciascun genitore sostiene determinate spese quando il figlio si trova con lui oppure paga voci specificamente concordate. L’assegno periodico consiste invece nel versamento regolare di una somma all’altro genitore.

Le due modalità possono coesistere. Per esempio, un genitore può versare un assegno mensile e pagare direttamente la mensa scolastica, mentre le spese straordinarie vengono ripartite in percentuali prestabilite. L’accordo deve evitare sovrapposizioni e indicare con precisione che cosa è già compreso nell’importo mensile.

Spese ordinarie e straordinarie

Le spese ordinarie sono quelle prevedibili e ricorrenti della vita quotidiana e vengono normalmente considerate nell’assegno. Le spese straordinarie hanno invece natura non ordinaria o non prevedibile e vengono ripartite separatamente secondo le condizioni concordate o stabilite dal giudice.

Non basta scrivere genericamente “spese straordinarie al 50%”. È preferibile precisare:

  • quali spese richiedono il consenso preventivo;
  • quali spese possono essere sostenute senza accordo perché urgenti o obbligatorie;
  • le percentuali a carico di ciascun genitore;
  • come trasmettere ricevute e documenti;
  • entro quando effettuare il rimborso.

Cosa deve contenere l’accordo sul mantenimento

Un accordo completo dovrebbe regolare insieme gli aspetti economici e quelli organizzativi, perché l’importo dipende anche dai tempi trascorsi dai figli con ciascun genitore.

  • residenza abituale e calendario di permanenza;
  • importo dell’assegno e giorno del pagamento;
  • modalità di versamento e causale;
  • rivalutazione periodica;
  • spese comprese nell’assegno;
  • spese straordinarie e relative percentuali;
  • assegno unico ed eventuali altri benefici;
  • modalità di comunicazione e scambio dei documenti;
  • criteri per affrontare future variazioni rilevanti.

Un piano genitoriale dettagliato aiuta a coordinare calendario, attività e spese, riducendo le occasioni di conflitto.

Accordo privato e formalizzazione

I genitori possono organizzarsi mediante un accordo privato, che non è automaticamente privo di valore. Tuttavia, un testo non formalizzato può essere difficile da provare e non offre la stessa tutela di un provvedimento utilizzabile in caso di inadempimento.

Il giudice non si limita a “controfirmare” l’accordo: verifica che le condizioni non siano contrarie all’interesse dei figli. L’articolo 337-ter c.c. stabilisce infatti che il giudice prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori soltanto se compatibili con tale interesse.

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Ricorso congiunto quando i genitori sono d’accordo

Quando è stata raggiunta un’intesa, i genitori non sposati possono presentare una domanda congiunta per regolare responsabilità genitoriale, tempi, mantenimento e altre condizioni riguardanti i figli.

Il procedimento su domanda congiunta è disciplinato dall’articolo 473-bis.51 c.p.c.. Il ricorso deve contenere anche le informazioni sulle disponibilità reddituali e patrimoniali, sugli oneri delle parti e sulle condizioni relative ai figli.

Separazione o Divorzio

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Procedimento in caso di disaccordo

Se i genitori non trovano un’intesa, uno di loro può chiedere al tribunale di stabilire affidamento, tempi di permanenza, residenza abituale, mantenimento e ripartizione delle spese. Il giudice può adottare condizioni diverse dalle richieste quando ciò è necessario per tutelare i figli.

Nel ricorso è importante formulare richieste precise, depositare i documenti economici e rappresentare l’organizzazione concreta della vita dei figli. Affermazioni generiche sui redditi dell’altro genitore o sulle spese familiari possono non essere sufficienti.

Quale tribunale è competente

Per i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti riguardanti un minore è generalmente competente il tribunale del luogo in cui il figlio ha la residenza abituale, come previsto dall’articolo 473-bis.11 c.p.c..

Se il minore è stato trasferito senza autorizzazione, oppure la famiglia presenta collegamenti con più Stati, la competenza richiede una verifica specifica e non deve essere individuata soltanto sulla base della residenza anagrafica di uno dei genitori.

Documenti utili

  • certificati anagrafici e documenti relativi ai figli;
  • dichiarazioni dei redditi e buste paga degli ultimi anni;
  • estratti conto e documentazione delle disponibilità finanziarie;
  • visure immobiliari, contratti di locazione e rate del mutuo;
  • ricevute di scuola, mensa, sport, salute e trasporti;
  • prospetto delle spese mensili ordinarie;
  • calendario dei tempi trascorsi con ciascun genitore;
  • prove dei pagamenti già effettuati.

Decorrenza, pagamenti e rivalutazione ISTAT

L’accordo o il provvedimento deve indicare da quando è dovuto l’assegno, entro quale giorno versarlo e con quale modalità. È consigliabile utilizzare bonifici o altri strumenti tracciabili, indicando nella causale il mese e il figlio cui il pagamento si riferisce.

In mancanza di un diverso parametro indicato dalle parti o dal giudice, l’articolo 337-ter c.c. prevede l’adeguamento automatico dell’assegno agli indici ISTAT. L’aggiornamento non va confuso con una revisione dell’importo dovuta a cambiamenti sostanziali.

Cosa fare in caso di mancato pagamento

Se esiste un titolo giudiziale e l’obbligato non paga, il genitore creditore può valutare gli strumenti di recupero e le ulteriori tutele previste dall’ordinamento. È necessario conservare il provvedimento, l’elenco delle mensilità insolute, gli estratti conto e i documenti delle spese non rimborsate.

Un semplice accordo verbale rende più complessa la ricostruzione degli obblighi. Per questo la formalizzazione non serve soltanto a fissare l’importo, ma anche a rendere concretamente tutelabili i diritti dei figli.

Quando si può modificare l’importo

Perdita del lavoro, incremento stabile del reddito, nuove esigenze dei figli, variazione rilevante dei tempi di permanenza o altri cambiamenti significativi possono giustificare una richiesta di modifica.

Il genitore obbligato non dovrebbe ridurre o sospendere unilateralmente i pagamenti. Finché l’accordo o il provvedimento non viene modificato con lo strumento appropriato, le condizioni esistenti continuano a essere il riferimento.

Esempi pratici

Genitori d’accordo sull’importo

I genitori stabiliscono un assegno mensile, dividono le spese straordinarie in proporzione ai redditi e definiscono il calendario. Possono presentare una domanda congiunta per ottenere condizioni formalizzate e verificabili.

Tempi simili ma redditi molto differenti

Il figlio trascorre periodi ampi con entrambi, ma uno dei genitori dispone di risorse nettamente superiori. La vicinanza dei tempi non esclude automaticamente l’assegno: occorre garantire proporzionalità e continuità nelle condizioni del figlio.

Perdita del lavoro dopo il provvedimento

Il genitore obbligato perde il lavoro e smette autonomamente di pagare. La scelta è rischiosa: deve documentare il cambiamento e chiedere tempestivamente la revisione delle condizioni.

Domande frequenti

I figli di genitori non sposati hanno meno diritti?

No. Il diritto a ricevere cura e mantenimento da entrambi i genitori non dipende dall’esistenza del matrimonio.

L’assegno deve essere sempre versato dal padre?

No. L’obbligo dipende dalla situazione economica, dai tempi di permanenza e dal contributo di cura di ciascun genitore, non dal genere.

Con affidamento condiviso l’assegno è escluso?

No. Affidamento condiviso e mantenimento sono questioni distinte. Anche con affidamento condiviso può essere previsto un assegno periodico.

L’accordo deve dividere tutte le spese al 50%?

No. Il contributo deve essere proporzionato alle risorse. Una ripartizione diversa può essere più coerente quando i redditi sono significativamente differenti.

È sufficiente un accordo firmato privatamente?

Può documentare l’intesa, ma non garantisce la stessa stabilità ed efficacia di condizioni formalizzate. Inoltre le clausole devono sempre rispettare l’interesse dei figli.

Chi decide se i genitori non trovano un accordo?

Decide il tribunale, valutando le richieste, la documentazione economica e l’interesse concreto dei figli.

Conclusioni

Per i figli di genitori non sposati il mantenimento non nasce da formule automatiche, ma dalla valutazione delle loro esigenze e delle risorse di entrambi. Un accordo preciso e formalizzato consente di prevenire contestazioni, rendere tracciabili gli obblighi e tutelare i figli se, in futuro, uno dei genitori non rispetta quanto stabilito.

Guida definitiva
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Tutto ciò che devi sapere

Se stai affrontando una separazione o un divorzio e vuoi comprendere leggi e procedure, questa guida offre risorse utili per orientarti. Troverai articoli suddivisi per categorie che trattano aspetti come il mantenimento e l’affidamento del minore.

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