CONIUGI TUTELATI · ASSISTENZA INDIVIDUALE
L’altra parte non vuole firmare o non sai dove si trova? Puoi chiedere lo scioglimento anche senza il suo consenso. Ti assistiamo nella domanda al tribunale e nelle notifiche necessarie, anche in caso di irreperibilità.
2.416 € IVA inclusa per la persona assistita.
Puoi iniziare con 483,20 €: 5 rate, oppure dilazione in 12 rate senza interessi.
Come funziona · Notifiche · Pagamenti · FAQ
Il video spiega il percorso quando l’altra parte non collabora o è irreperibile.
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Lo scioglimento giudiziale dell’unione civile consente a una sola parte di rivolgersi al tribunale quando manca un accordo. Il ricorso non deve essere firmato da entrambi: a differenza della domanda consensuale, viene presentato dalla persona che vuole procedere, con l’assistenza del proprio avvocato.
Il solo rifiuto dell’altra parte, la sua mancata collaborazione o la sua irreperibilità non sono un veto allo scioglimento. È possibile ottenere una decisione anche senza la sua partecipazione, purché siano rispettati i presupposti di legge e le regole del procedimento. Il giudice verifica la domanda e la regolarità delle notifiche.
In questo servizio assistiamo soltanto te. Valutiamo la situazione, prepariamo gli atti e ti accompagniamo nei passaggi necessari, spiegandoti cosa può accadere se l’altra parte rimane assente oppure decide di difendersi.
La persona è reperibile ma non firma.
Conosci il suo indirizzo, ma rifiuta l’accordo, ignora le proposte o non collabora. La domanda giudiziale può essere notificata anche senza il suo consenso.
Non sai dove si trova.
Occorre verificare gli ultimi recapiti e svolgere le ricerche necessarie. La mancanza di contatti personali non basta, da sola, a dimostrare l’irreperibilità ai fini della notifica.
Se invece c’è ancora spazio per un’intesa, possiamo valutare prima una trattativa. Non è necessario attendere indefinitamente una firma che non arriva.
Partiamo da un colloquio per ricostruire la situazione, verificare i documenti e individuare il tribunale competente. È importante distinguere la dichiarazione preliminare al Comune dalla successiva domanda giudiziale.
01
Puoi manifestare anche da solo la volontà di sciogliere l’unione davanti all’ufficiale dello stato civile. Ti assistiamo nell’individuare gli adempimenti richiesti dal Comune, comprese le comunicazioni all’altra parte previste per il tuo caso.
02
Nel percorso descritto, dalla dichiarazione devono trascorrere tre mesi prima della domanda di scioglimento. Nel frattempo raccogliamo i documenti, definiamo le richieste e verifichiamo i recapiti utili per la notifica.
03
Depositiamo il ricorso e curiamo gli adempimenti per notificare gli atti secondo le regole applicabili. Ti assistiamo in udienza e nelle attività previste dall’incarico fino alla conclusione. La mancata partecipazione dell’altra parte non ferma automaticamente il procedimento.
Riferimento: legge 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1, comma 24.
La notifica serve a mettere l’altra parte nelle condizioni di conoscere il procedimento e difendersi. Non è una richiesta di autorizzazione a sciogliere l’unione e non coincide con un messaggio su WhatsApp.
1. Verifichiamo i recapiti. Si parte dall’ultima residenza conosciuta, dai dati anagrafici e dalle altre informazioni disponibili. Fornisci tutti gli elementi attendibili che possiedi: non vanno omessi indirizzi o contatti utili.
2. Individuiamo la modalità corretta. Se l’indirizzo è noto, la notifica segue le regole applicabili alla situazione concreta. Una temporanea assenza da casa o una mancata risposta al telefono non equivalgono a irreperibilità assoluta.
3. Documentiamo le ricerche. Quando residenza, dimora e domicilio rimangono sconosciuti nonostante ricerche diligenti, si valuta il ricorso alle forme previste dall’articolo 143 del codice di procedura civile. Nei casi previsti, queste comprendono il deposito di copia dell’atto nella casa comunale individuata dalla legge: non basta scegliere liberamente un Comune.
Sì, dopo la verifica della regolarità della notifica. Se l’altra parte non si costituisce, il procedimento può proseguire in sua contumacia. Il tribunale decide sulla base della domanda, dei documenti e delle prove necessarie.
La contumacia non equivale ad accettare tutte le richieste: eventuali domande economiche devono comunque essere fondate. Se invece la notifica è irregolare, il giudice può richiederne la rinnovazione, con conseguenze sui tempi.
Se conosci un indirizzo all’estero, comunicalo subito. Le notifiche internazionali seguono regole proprie: vivere fuori dall’Italia non significa essere irreperibile.
Per approfondire: indicazioni del Tribunale di Lecco sulle ricerche per la notifica ex art. 143 c.p.c..
3 mesi
È il termine preliminare previsto dalla legge. Non decorre dal pagamento o dall’invio del modulo di contatto. Viene spesso indicato come “90 giorni”, ma il calcolo corretto è in mesi.
8–12 mesi
Per il percorso con parte irreperibile o che non partecipa, la stima indicativa è da 8 mesi a un anno dopo l’attesa iniziale di tre mesi. La durata dipende dal tribunale, dalle ricerche e dalle notifiche.
È prevista la tua partecipazione all’udienza con l’assistenza del legale. Se l’altra parte si costituisce e contesta le domande, oppure servono ulteriori prove o notifiche all’estero, tempi e attività possono aumentare. Ti aggiorniamo sulla situazione effettiva della pratica.
2.416 €
IVA inclusa · per la persona assistita
Il prezzo riguarda il servizio descritto per avviare e seguire lo scioglimento senza collaborazione dell’altra parte. L’assistenza è individuale. Prima dell’avvio verifichiamo la situazione e definiamo le attività comprese nell’incarico, incluse le esigenze di notifica.
Se emergono un contenzioso articolato, questioni patrimoniali ulteriori o adempimenti particolari, ne valutiamo con te l’impatto prima di concordare attività aggiuntive.
Prima rata: 483,20 €
Per iniziare la pratica, tramite PayPal oppure bonifico bancario.
Altre quattro rate da 483,20 €
Da versare ogni 30 giorni dalla prima, fino al completamento delle cinque rate.
La dilazione segue queste scadenze anche se la procedura è ancora in corso. In alternativa puoi richiedere il pagamento dell’intero importo in 12 rate senza interessi tramite Compass.
Se il percorso è già stato individuato, puoi versare la prima rata di 483,20 €. Se hai dubbi sulla reperibilità dell’altra parte o sulle attività necessarie, parliamone prima del pagamento.
483,20 €
Il pulsante consente di pagare la prima delle cinque rate. Le successive quattro rate da 483,20 € dovranno essere versate ogni 30 giorni dalla prima, fino al completamento del totale di 2.416 €.
Conto intestato a:
ACB Assotutelati Srl
IBAN:
IT18E0623003200000057442229
Importo: Euro 483,20
Causale:
Acconto Avvio Procedura Scioglimento unione Civile Giudiziale
Le successive quattro rate da 483,20 € sono dovute ogni 30 giorni dalla prima, fino al completamento delle cinque rate. Bonifico e PayPal sono modalità alternative per lo stesso pagamento.
Puoi richiedere la dilazione dell’intero importo di 2.416 € in 12 rate senza interessi grazie alla nostra partnership con Compass. Questa modalità è alternativa al pagamento in cinque rate da 483,20 €.
Finanziamento soggetto ad approvazione di Compass e alle condizioni contrattuali consultabili prima della sottoscrizione.
L’altra parte non firma, non risponde o non sai dove vive? Indicaci l’ultimo indirizzo conosciuto e se hai già effettuato la dichiarazione al Comune. Valuteremo il percorso e le verifiche necessarie.
Puoi contattarci su WhatsApp, chiamare il numero verde oppure compilare il modulo. Nel campo “Servizio richiesto” seleziona “Scioglimento Unione Civile (Senza Accordo)”.
Sì. La firma congiunta serve per il percorso consensuale, ma il ricorso giudiziale può essere presentato da una sola parte. Il rifiuto di sottoscrivere un accordo non attribuisce all’altra persona il potere di bloccare lo scioglimento. Restano necessari i presupposti di legge e il corretto svolgimento del procedimento.
Non necessariamente. Bisogna prima svolgere e documentare le ricerche richieste. Se i recapiti rimangono sconosciuti e ricorrono i presupposti, la legge prevede forme di notifica per le persone irreperibili. Il percorso può quindi proseguire anche senza rintracciare personalmente il destinatario.
No. Il silenzio nei contatti personali non prova l’irreperibilità ai fini processuali. Occorre verificare residenza, dimora e domicilio e valutare le informazioni disponibili. Se conosci un indirizzo attendibile, devi comunicarlo al legale.
Una persona può essere momentaneamente assente da un indirizzo noto. È diverso dal caso in cui, dopo ricerche diligenti, non siano conoscibili residenza, dimora o domicilio. Le modalità di notifica dipendono da questa distinzione e non si scelgono soltanto perché la prima consegna non è riuscita.
È una modalità prevista per il destinatario di cui non sono conosciuti residenza, dimora e domicilio, quando ne ricorrono i presupposti. Richiede verifiche e adempimenti formali; non è sufficiente dichiarare che non si hanno più contatti. Il legale valuta con l’ufficiale giudiziario la procedura applicabile.
Il rifiuto di ricevere un atto non equivale automaticamente all’impossibilità di notificarlo. Le conseguenze dipendono da chi rifiuta, dalle circostanze e dalla modalità utilizzata. Il professionista verifica l’esito formale della notifica e gli eventuali adempimenti successivi.
Se la notifica è regolare e l’altra parte non si costituisce, il giudizio può proseguire in contumacia. Il giudice esamina comunque i presupposti e le prove: l’assenza non significa accettazione automatica delle richieste economiche.
La sola irreperibilità non impedisce lo scioglimento e non obbliga a restare nell’unione civile. Si può ottenere il provvedimento anche senza la partecipazione dell’altra parte, rispettando le regole di notifica e dimostrando i presupposti della domanda. L’esito non deriva automaticamente dall’assenza: viene deciso dal tribunale.
Sì, la manifestazione di volontà può essere anche individuale. Occorre seguire gli adempimenti indicati dall’ufficio competente. Nel percorso descritto, la domanda giudiziale può essere proposta trascorsi tre mesi dalla dichiarazione, non dal pagamento della prima rata.
Un indirizzo estero conosciuto va comunicato al legale. La notifica può richiedere procedure internazionali, traduzioni e tempi specifici. Non si può considerare irreperibile una persona soltanto perché si è trasferita fuori dall’Italia.
Prepara il tuo documento e codice fiscale, i dati dell’altra parte, il certificato o estratto dell’unione civile e l’eventuale dichiarazione già resa al Comune. Sono utili l’ultimo indirizzo conosciuto, altri recapiti attendibili e precedenti comunicazioni o notifiche. Il legale ti indicherà gli ulteriori documenti necessari.
Per il percorso con parte irreperibile o non partecipante indichiamo orientativamente 8–12 mesi dopo i tre mesi iniziali. È prevista la tua partecipazione all’udienza, con assistenza legale. Notifiche difficili, contestazioni, prove e carichi del tribunale possono prolungare i tempi: la stima non è una scadenza garantita.
Il totale è di 2.416 € IVA inclusa per la persona assistita. La prima rata è di 483,20 €, con PayPal o bonifico. Le altre quattro rate, dello stesso importo, sono dovute ogni 30 giorni dalla prima. Le scadenze non sono legate alla data in cui il tribunale conclude la procedura.
Sì, puoi richiedere la dilazione del totale tramite Compass dal collegamento dedicato. È alternativa alle cinque rate. L’attivazione dipende dall’approvazione del finanziatore e dalle condizioni contrattuali disponibili prima della sottoscrizione.
Sì, un accordo può essere valutato anche dopo l’avvio. Il legale esaminerà come recepirlo nel procedimento e quali attività restano necessarie. Se l’intesa viene raggiunta prima del deposito, potremo confrontare anche i percorsi consensuali disponibili.
Se raggiungete un accordo, scopri lo scioglimento consensuale online oppure la procedura consensuale con udienza. Sono percorsi diversi da quello giudiziale senza consenso.