Il divorzio giudiziale rappresenta una delle procedure più delicate e complesse nell’ambito del diritto di famiglia. Viene avviata in quelle situazioni in cui entrambi i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni di divorzio oppure, in casi più difficili, in assenza di uno dei due. Sono questi ultimi i casi in cui, ad esempio, un coniuge abbandona il tetto coniugale, facendo perdere le sue tracce e diventando, pertanto, irreperibile.
La procedura del divorzio giudiziale si distingue per l’intervento diretto del giudice, il quale è chiamato a stabilire le condizioni del divorzio in mancanza di un accordo tra le due parti.
Possiamo di conseguenza distinguere due tipologie di divorzi giudiziali:
- I divorzi giudiziali propriamente detti, nei quali entrambi i coniugi partecipano al processo dopo non essere riusciti a trovare un’intesa.
- I divorzi in contumacia, che si verificano quando uno dei due non partecipa alla procedura.
Per entrambi i casi la documentazione da presentare, necessaria all’esecuzione della procedura, è la seguente:
a) Documento d’identità e codice fiscale
b) Certificati di residenza, stato di famiglia ed estratto di matrimonio
c) Ultime tre dichiarazioni dei redditi
d) Estratti del conto bancario degli ultimi tre anni
e) Copia della sentenza di separazione
Divorzio giudiziale
Il divorzio giudiziale è quindi la procedura che viene avviata quando i coniugi non sono d’accordo su determinate condizioni, che nella maggior parte dei casi possono corrispondere all’assegno di mantenimento, ma altri possono ad esempio riguardare l’affidamento dei figli o la divisione dei beni.
Vediamo come questa può essere generalmente strutturata:
- Per la fase di avvio, chi ha intenzione di avviare per primo la procedura dovrà innanzitutto redigere un ricorso contenente le sue condizioni. Il ricorso verrà iscritto in tribunale e il giudice fisserà un’udienza, con cui obbligherà la parte che l’ha iscritto a notificare la controparte, il coniuge resistente, per metterlo a conoscenza della fissazione.
- Il giorno dell’udienza entrambi i coniugi dovranno comparire assistiti dai propri legali. Ognuno fornirà le proprie motivazioni al giudice, il quale al termine deciderà se rinviare ad un’altra udienza, permettendo così ai coniugi di mettersi eventualmente d’accordo sulle condizioni. Il giudice potrà anche valutare di emettere i provvedimenti provvisori, ovvero delle condizioni imposte (ad esempio in relazione all’affidamento dei figli, all’assegno di mantenimento e all’assegnazione della casa coniugale), che dovranno essere poste in essere dai coniugi.
- Dopo l’adozione dei provvedimenti provvisori, il giudice rinvierà a nuova udienza per permettere agli avvocati di discutere tra di loro per memorie ed eventuali prove. In questo caso, la procedura potrebbe durare anche fino a due anni e mezzo, a meno che non si riesca a trovare un accordo prima.
- La sentenza di divorzio giudiziale potrà poi contenere tutte le condizioni che i coniugi dovranno applicare.
Divorzio giudiziale in contumacia
Il divorzio in contumacia viene avviato quando uno dei due coniugi risulta irreperibile, ovvero non si sa dove abiti, oppure non è interessato a partecipare all’udienza.
In questo caso, la procedura è in realtà molto simile al classico divorzio giudiziale:
- Il coniuge interessato ad avviare la pratica attraverso l’avvocato dovrà firmare il ricorso, che sarà depositato in tribunale in modo che il giudice possa fissare l’udienza.
In questo caso, se il coniuge resistente è irreperibile verrà richiesto al comune della sua ultima residenza di emettere un certificato di irreperibilità che consentirà all’avvocato di procedere con la notifica presso la casa comunale.
- Il giorno dell’udienza il coniuge che ha avviato la procedura dovrà necessariamente presentarsi in tribunale, in modo che il giudice verifichi la corretta notifica dell’atto e, successivamente, potrà emetterà la sentenza di divorzio. In alcuni casi, potrebbe anche rinviare ad una seconda udienza, dopo la quale verrà emessa la sentenza. Solo in questo modo, sarà pertanto possibile divorziare anche in assenza dell’altro coniuge.
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