In breve: il mantenimento non termina automaticamente al compimento dei 18 anni, ma neppure continua per sempre. Può spettare al figlio maggiorenne che non abbia ancora raggiunto l’indipendenza economica per ragioni serie e coerenti con il proprio percorso formativo. Età, impegno negli studi, ricerca di lavoro, reddito effettivo e circostanze familiari devono essere valutati caso per caso.
Il raggiungimento della maggiore età non libera automaticamente i genitori dall’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio. La questione decisiva è capire se il giovane sia concretamente in grado di provvedere alle proprie esigenze e se l’assenza di autonomia dipenda da un percorso formativo ragionevole oppure da inerzia, ritardi ingiustificati o rifiuto di opportunità lavorative.
Non esiste quindi una soglia anagrafica valida per tutti. Il giudice esamina la situazione concreta, considerando anche l’età del figlio, gli studi svolti, il tempo trascorso dal loro completamento, le occasioni professionali disponibili e l’impegno dimostrato nella ricerca di un’occupazione.
Cosa prevede l’articolo 337-septies del Codice civile
L’articolo 337-septies c.c. stabilisce che il giudice, valutate le circostanze, può disporre un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti. Salvo diversa decisione, l’assegno viene versato direttamente al figlio, che è l’avente diritto.
La norma non riconosce un assegno automatico a ogni figlio privo di reddito. Occorre dimostrare una condizione di non autosufficienza meritevole di tutela, valutata alla luce del percorso personale, formativo e professionale.

Il mantenimento termina a 18 anni?
No. I diciotto anni segnano l’acquisto della capacità di agire, ma non coincidono necessariamente con l’autonomia economica. Un figlio che frequenta con profitto l’università o completa un percorso professionale coerente può continuare ad avere diritto al sostegno dei genitori.
La maggiore età modifica però la valutazione: il figlio deve assumere progressivamente un ruolo attivo nella costruzione della propria indipendenza. Il mantenimento non può trasformarsi in una rendita priva di limiti temporali.
Esiste un limite massimo di età?
La legge non indica un’età precisa oltre la quale l’assegno cessa automaticamente. Non esiste quindi una regola generale dei 25, 30 o 35 anni. Con l’avanzare dell’età, tuttavia, diventa più rigorosa la verifica delle ragioni che impediscono al figlio di essere autonomo.
Un giovane appena maggiorenne che sta completando regolarmente gli studi si trova in una posizione diversa da una persona adulta che, dopo molti anni, non documenta né formazione né concrete ricerche di lavoro. Età e tempo trascorso non sono gli unici criteri, ma incidono sulla valutazione complessiva.
Chi deve dimostrare la mancanza di indipendenza economica?
Chi richiede la prosecuzione del mantenimento deve fornire elementi concreti sulla mancata autonomia. La prova può riguardare, per esempio, l’iscrizione e il rendimento universitario, la frequenza di corsi professionalizzanti, i tirocini svolti, le candidature inviate e le condizioni reali del mercato del lavoro.
Quanto più il figlio è adulto, tanto più è necessario documentare l’impegno effettivo e le ragioni per cui non è ancora riuscito a mantenersi. Non è sufficiente affermare genericamente di essere disoccupato.
Università, formazione e rendimento negli studi
Il mantenimento può proseguire durante un percorso universitario o formativo serio, compatibile con le capacità e le aspirazioni del figlio. Il giudice può considerare la regolarità degli esami, i risultati ottenuti, la durata normale del corso e l’eventuale presenza di ritardi giustificati.
Un rallentamento dovuto a problemi di salute o ad altre circostanze documentate non equivale a disinteresse. Diversamente, anni di inattività, cambi ripetuti di percorso senza motivazione o una prolungata assenza di risultati possono incidere negativamente sul diritto al mantenimento.
Inattività e rifiuto ingiustificato del lavoro
Il figlio maggiorenne deve impegnarsi in modo proporzionato alla propria età e preparazione. L’assegno può essere ridotto o revocato quando la mancata autonomia deriva da negligenza, inerzia, abbandono ingiustificato degli studi oppure rifiuto non ragionevole di occasioni lavorative.
Non si può pretendere che venga accettata qualsiasi attività, indipendentemente da salute, competenze e condizioni offerte. Allo stesso tempo, il figlio non può attendere indefinitamente il lavoro ideale o perfettamente corrispondente al titolo di studio, restando a carico dei genitori.
Lavoro precario, part-time o stagionale
Un contratto breve o un reddito modesto non determinano automaticamente la cessazione del mantenimento. Occorre verificare se l’attività consenta, con una ragionevole continuità, di sostenere le spese essenziali.
Anche la soluzione opposta sarebbe errata: la natura a termine o part-time del contratto non basta, da sola, a far proseguire l’assegno. Contano la durata effettiva del rapporto, il reddito percepito, la stabilità raggiunta, le prospettive concrete e l’eventuale disponibilità di altre risorse.
| Situazione | Possibile valutazione |
|---|---|
| Università frequentata con profitto | Il mantenimento può proseguire |
| Ritardi seriamente giustificati | Valutazione caso per caso |
| Lavoro occasionale o reddito insufficiente | Possibile prosecuzione o riduzione |
| Reddito continuativo e adeguato alle esigenze essenziali | Possibile cessazione |
| Inerzia o rifiuto ingiustificato di lavorare | Possibile riduzione o revoca |
Quando il figlio è economicamente indipendente?
L’autonomia economica non richiede necessariamente un contratto a tempo indeterminato né un reddito identico a quello dei genitori. È necessario valutare se il figlio disponga di entrate effettive e sufficientemente regolari per far fronte in modo dignitoso alle proprie esigenze ordinarie.
Un reddito simbolico o del tutto occasionale può non bastare. Al contrario, un’attività stabile di fatto e un reddito adeguato possono dimostrare l’indipendenza anche se il contratto non è formalmente a tempo indeterminato.
Cosa succede se il figlio perde il lavoro?
Quando l’indipendenza economica è stata realmente raggiunta, la successiva perdita dell’occupazione non fa rivivere automaticamente il precedente assegno di mantenimento. La nuova situazione deve essere valutata separatamente.
Se il figlio si trova in uno stato di bisogno e non riesce a provvedere alle necessità fondamentali, può eventualmente entrare in gioco la diversa disciplina degli alimenti. Mantenimento e alimenti hanno però presupposti e contenuti differenti.
Figlio convivente con un genitore o residente altrove
La convivenza con uno dei genitori è un elemento importante, ma non costituisce da sola la prova della dipendenza economica. Bisogna verificare chi sostiene concretamente vitto, abitazione, utenze, formazione e altre spese ordinarie.
Se il figlio vive stabilmente altrove, per esempio per studio o lavoro, occorre distinguere una permanenza temporanea dalla creazione di una vita realmente autonoma. Questa differenza può incidere anche sulla posizione del genitore che in precedenza riceveva l’assegno.
A chi viene versato l’assegno?
Secondo l’articolo 337-septies c.c., salvo diversa decisione del giudice, il pagamento deve essere effettuato direttamente al figlio maggiorenne. Il giudice può tuttavia stabilire modalità differenti, soprattutto quando il giovane continua a convivere con un genitore che sostiene direttamente la maggior parte delle spese.
Non è consigliabile cambiare autonomamente il destinatario indicato in un provvedimento già esistente. In caso di disaccordo occorre chiedere formalmente la modifica delle condizioni.
Come si calcola il mantenimento di un figlio maggiorenne?
Non esiste una formula matematica vincolante. Restano centrali il principio di proporzionalità tra i genitori e le esigenze concrete del figlio. L’articolo 337-ter c.c. richiama le esigenze attuali del figlio, le risorse economiche di entrambi i genitori e il valore delle attività domestiche e di cura.
- redditi netti e patrimonio di entrambi i genitori;
- spese ordinarie effettivamente sostenute;
- costi di studio, formazione, trasporto e abitazione;
- eventuali redditi, borse di studio o altre risorse del figlio;
- contributo diretto fornito dal genitore convivente;
- variazioni rilevanti intervenute dopo il precedente accordo o provvedimento.
Per un approfondimento generale puoi consultare anche la guida sul mantenimento dei figli.

Università, affitto e spese straordinarie
Tasse universitarie, libri, corsi, trasporti e alloggio fuori sede devono essere valutati secondo gli accordi tra i genitori, il provvedimento applicabile e le prassi del tribunale competente. Non ogni costo sostenuto da un figlio maggiorenne può essere addebitato automaticamente all’altro genitore.
È opportuno distinguere le spese comprese nell’assegno ordinario da quelle ulteriori, verificando se sia necessario un accordo preventivo e conservando ricevute, fatture e documentazione del percorso formativo.
Figlio maggiorenne con disabilità grave
Per i figli maggiorenni portatori di handicap grave l’articolo 337-septies prevede l’applicazione integrale delle disposizioni dettate in favore dei figli minori. Si tratta quindi di una disciplina specifica, che non deve essere confusa con quella ordinaria del maggiorenne non autosufficiente.
Come chiedere la riduzione o la revoca
Se l’assegno è previsto da una sentenza, da un decreto o da un accordo omologato, il genitore obbligato deve chiedere una modifica delle condizioni. La domanda può fondarsi sul raggiungimento dell’autonomia, sulla conclusione del percorso formativo, sull’inerzia del figlio oppure su cambiamenti rilevanti nelle condizioni economiche.
Se tutte le persone interessate sono d’accordo, la modifica può essere formalizzata con una procedura consensuale adeguata. In caso contrario sarà il giudice a valutare prove e circostanze.
Si può smettere di pagare senza rivolgersi al giudice?
No, non quando esiste un titolo che impone il pagamento. Anche se il figlio ha iniziato a lavorare, sospendere unilateralmente i versamenti espone al rischio di azioni esecutive e contestazioni sugli arretrati.
È quindi necessario ottenere un nuovo accordo formalmente valido o un provvedimento di modifica o revoca. La cessazione dell’obbligo non elimina automaticamente le somme già maturate prima della modifica.
Differenza tra mantenimento e alimenti
Il mantenimento mira a sostenere le esigenze di vita, istruzione e formazione del figlio secondo le condizioni familiari e il percorso verso l’autonomia. Gli alimenti hanno invece una funzione più limitata: tutelano chi si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere alle necessità essenziali.
Per questo la perdita del diritto al mantenimento non esclude in assoluto che, in presenza dei relativi presupposti, possa essere richiesta una tutela alimentare.
Documenti e prove utili
- certificato di iscrizione all’università o al corso professionale;
- elenco degli esami sostenuti e risultati conseguiti;
- contratti di lavoro, buste paga e certificazioni fiscali;
- documentazione delle candidature e delle ricerche di occupazione;
- attestazioni di tirocinio, stage o servizio civile;
- contratto di locazione e spese documentate per lo studio fuori sede;
- dichiarazioni dei redditi e documentazione patrimoniale dei genitori;
- precedente sentenza, decreto o accordo che disciplina l’assegno.
Esempi pratici
Studente universitario regolare
Un figlio di 22 anni frequenta l’università, sostiene regolarmente gli esami e non dispone di redditi sufficienti. Il mantenimento può continuare, tenendo conto anche delle risorse dei genitori e dei costi effettivi del percorso.
Figlio adulto senza studio né ricerca di lavoro
Un figlio di 30 anni ha interrotto gli studi da tempo e non documenta candidature o iniziative professionali. L’assenza di impegno può giustificare una richiesta di revoca, che dovrà essere formalmente valutata.
Primo lavoro a termine
Una figlia di 24 anni ottiene un contratto di sei mesi con un reddito che copre soltanto in parte le proprie esigenze. Il giudice potrebbe valutare una riduzione, una prosecuzione temporanea o la cessazione, considerando l’intero quadro e non il solo tipo di contratto.
Domande frequenti
Il mantenimento finisce automaticamente a 18 anni?
No. Può proseguire finché il figlio non raggiunge l’autonomia economica, purché la sua situazione sia meritevole di tutela.
A 30 anni il figlio ha ancora diritto all’assegno?
Non esiste un limite automatico, ma con l’età aumenta la necessità di dimostrare un percorso serio e un impegno concreto verso l’indipendenza.
Un lavoro part-time fa cessare il mantenimento?
Non necessariamente. Occorre verificare reddito, continuità del lavoro e capacità effettiva di sostenere le spese essenziali.
Il pagamento deve andare direttamente al figlio?
Di regola sì, salvo diversa determinazione del giudice. Non bisogna però modificare autonomamente le modalità previste da un provvedimento vigente.
Il genitore può chiedere informazioni sul lavoro del figlio?
Le condizioni lavorative e reddituali sono rilevanti per verificare la permanenza dell’obbligo. Se mancano informazioni condivise, la questione può richiedere accertamenti nell’ambito del procedimento di revisione.
La revoca cancella gli arretrati?
Non automaticamente. Gli effetti temporali dipendono dal provvedimento e dalle circostanze del caso; per questo è importante presentare tempestivamente la domanda di modifica.
Serve un confronto per definire mantenimento, spese e condizioni familiari?
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Ogni situazione richiede una valutazione concreta. Età, formazione, reddito, convivenza e impegno personale devono essere esaminati insieme, evitando sia interruzioni arbitrarie sia il prolungamento automatico dell’assegno.




