Quando si iniziano a preparare documenti e atti per iniziare una separazione, quasi sempre i primi pensieri vanno ai costi da affrontare, alle modalità e alle conseguenze legali che la separazione porta con sé.
In effetti, dopo che i coniugi raggiungono l’accordo, gli effetti della separazione non tardano ad arrivare.
Non appena inizia l’iter, gli effetti legali immediatamente evidenti sono quelli relativi:
• Allo status dei coniugi, dove il vincolo del matrimonio viene sospeso momentaneamente fino alla sentenza di divorzio.
In questo lasso di tempo, che intercorre tra separazione e divorzio, i coniugi possono avere un ripensamento e ritornare sulla propria strada.
• Ai rapporti patrimoniali, dove in caso di separazione consensuale, ci sarà come primo effetto lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi e la possibilità per loro di vivere separati senza nessun obbligo di convivenza.
Con la separazione consensuale, dunque, marito e moglie conservano lo stato civile di coniugato in quanto il vincolo matrimoniale non viene sciolto ma solo sospeso in maniera transitoria.
Con la separazione, quindi, risulta sospeso l’obbligo di coabitazione e i coniugi sono autorizzati a vivere in abitazioni separate.
Ci sono, tuttavia, degli obblighi che continuano a sussistere e ai quali i coniugi non possono sottrarsi:
- I coniugi sono obbligati all’ assistenza materiale.
Entrambi devono provvedere ai figli per ciò che concerne la loro educazione, la loro istruzione e il loro mantenimento.
- Entrambe le parti conservano i diritti successori.
C’è però un eccezione. Se la colpa della separazione viene imputata ad un coniuge in particolare, quest’ultimo non può vantare alcuna pretesa sul patrimonio dell’altro.
Dal punto di vista patrimoniale, con la separazione consensuale si scioglie la comunione tra le parti.
In merito alle restanti questioni di carattere economico, esse vengono disciplinate sulla base dell’accordo tra i coniugi che possono riguardare:
- la divisione di beni comuni;
- l’assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell’altro coniuge;
- il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.
L’immobile di residenza di solito viene assegnato al genitore che si fa carico dei figli, ovvero che passerà la maggior parte del tempo con la loro custodia, un atteggiamento volto a tutelare la loro sicurezza.
In assenza di figli, invece, la casa coniugale è del legittimo proprietario, perciò in regime di comproprietà sarà necessario vendere l’abitazione e dividerne il ricavato, altrimenti un coniuge potrà decidere di rimanere nell’immobile e liquidare il 50% del valore alla controparte.
Il divorzio può essere chiesto non prima dei sei mesi dal giorno dell’udienza di separazione.
Trascorso questo periodo di tempo, il divorzio non avviene in automatico ma deve essere richiesto secondo un preciso iter burocratico.