Il divorzio in contumacia consente di ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche quando l’altro coniuge, pur essendo stato regolarmente informato del processo, non si costituisce in giudizio. Il suo consenso non è necessario e la sua assenza non può impedire indefinitamente il divorzio.
Contumacia, irreperibilità e mancata presenza all’udienza, però, non sono la stessa cosa. Prima di procedere occorre individuare correttamente la situazione, notificare gli atti secondo la legge e fornire al tribunale tutti gli elementi necessari per decidere. Una notifica irregolare può rallentare il procedimento e deve essere rinnovata.
Che cos’è il divorzio in contumacia
Nel processo civile è contumace la parte che non si costituisce formalmente in giudizio. Nel divorzio ciò accade, per esempio, quando il coniuge riceve regolarmente il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza, ma decide di non nominare un avvocato e non deposita la propria difesa.
La contumacia non coincide con la semplice assenza fisica a un’udienza. Un coniuge può essere costituito tramite il proprio difensore e non essere presente personalmente per una ragione valutata dal giudice. Al contrario, chi non si costituisce resta contumace anche se conosce informalmente l’esistenza della causa.
Differenza tra divorzio giudiziale e divorzio in contumacia
Il divorzio giudiziale è il procedimento utilizzato quando i coniugi non raggiungono un accordo sulle condizioni oppure quando uno di loro non collabora. La contumacia, invece, descrive la posizione processuale del coniuge che non si costituisce dopo una notifica valida.
Non esistono quindi due categorie contrapposte di divorzio, “giudiziale” e “in contumacia”: il divorzio in contumacia è un divorzio giudiziale nel quale la parte convenuta non partecipa formalmente al processo.

Si può divorziare senza il consenso dell’altro coniuge?
Sì. Per ottenere il divorzio non è necessario che entrambi i coniugi siano d’accordo. Il coniuge che ne ha diritto può presentare il ricorso e chiedere al tribunale di pronunciare il divorzio e di regolare le eventuali questioni relative a figli, mantenimento, casa familiare e rapporti economici.
L’assenza del convenuto, tuttavia, non equivale a un’ammissione dei fatti e non comporta l’accoglimento automatico di tutte le richieste del ricorrente. Il giudice deve controllare i presupposti di legge, la validità della notifica e le prove prodotte, tutelando in modo prioritario i figli minorenni.
Quando si può presentare la domanda di divorzio
Prima del divorzio deve essere intervenuta la separazione e devono essere trascorsi i termini previsti dalla legge:
- sei mesi in caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio inizialmente contenzioso è stato trasformato in consensuale;
- dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
I termini decorrono secondo le regole introdotte dalla legge n. 55/2015. È inoltre necessario che la separazione non si sia interrotta per una riconciliazione effettiva tra i coniugi.
Coniuge reperibile che sceglie di non partecipare
Se la residenza o il domicilio del coniuge sono conosciuti, il ricorso e il decreto vengono notificati all’indirizzo corretto. Se il destinatario riceve validamente gli atti ma non si costituisce entro il termine indicato, il tribunale può dichiararne la contumacia e proseguire il procedimento.
Il rifiuto di ritirare un atto o la mancata collaborazione non bloccano necessariamente la notifica: occorre valutare la modalità utilizzata e il perfezionamento previsto dalla legge. Per questo è importante conservare tutte le attestazioni dell’ufficiale giudiziario o del soggetto notificatore.
Coniuge irreperibile: cosa cambia
Un coniuge è irreperibile quando, nonostante ricerche serie e documentabili, non risultano conosciuti la sua residenza, la dimora e il domicilio. Non è sufficiente affermare di non avere più contatti o produrre automaticamente un certificato anagrafico negativo: bisogna ricostruire e documentare le ricerche adeguate al caso concreto.
Quando ne ricorrono effettivamente i presupposti, la notificazione può essere eseguita nelle forme dell’articolo 143 del Codice di procedura civile. La procedura dipende anche dall’ultima residenza o dal luogo di nascita conosciuto e la notifica si considera perfezionata secondo i termini stabiliti dalla norma.
Se la stessa difficoltà si presenta prima del divorzio, è utile consultare anche l’approfondimento sulla separazione con coniuge irreperibile o che non compare.
Coniuge residente all’estero
La residenza all’estero non rende automaticamente il coniuge irreperibile. Se l’indirizzo è noto, la notifica deve seguire le regole applicabili allo Stato di destinazione, comprese le norme europee o le convenzioni internazionali eventualmente vigenti. Solo quando l’indirizzo non può essere individuato dopo ricerche adeguate si valuta la procedura prevista per l’irreperibilità.
Il tribunale controlla la validità della notifica
Prima di proseguire in assenza del convenuto, il giudice verifica che sia stato instaurato correttamente il contraddittorio. Se rileva un vizio che rende nulla la notificazione, ordina di rinnovarla ai sensi dell’articolo 291 c.p.c..
Questo controllo è essenziale: una decisione pronunciata senza una valida conoscenza legale del processo da parte dell’altro coniuge potrebbe essere contestata. La contumacia produce effetti solo dopo che il tribunale ha verificato la regolarità della notifica.

Come si svolge la procedura dopo la riforma Cartabia
Il procedimento è regolato dal rito unitario per le persone, i minorenni e le famiglie previsto dagli articoli 473-bis e seguenti del Codice di procedura civile. In sintesi:
- l’avvocato prepara e deposita il ricorso presso il tribunale competente;
- il presidente o il giudice designato fissa l’udienza e stabilisce i termini processuali;
- ricorso e decreto vengono notificati al coniuge convenuto nel rispetto dei termini;
- il tribunale verifica la notifica e, se il convenuto non si costituisce, ne dichiara la contumacia;
- il processo prosegue con l’esame dei documenti, delle richieste e delle eventuali prove;
- il giudice pronuncia il divorzio e decide le ulteriori domande quando dispone degli elementi necessari.
In presenza dei presupposti, può essere chiesta una decisione sullo status di coniuge separatamente dalle questioni economiche o genitoriali che richiedono un’istruttoria più lunga.
Quali decisioni può adottare il giudice
Anche in assenza del coniuge contumace il tribunale può pronunciarsi, sulla base delle domande e delle prove, su:
- scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- affidamento, collocamento e tempi di permanenza dei figli;
- assegno di mantenimento per i figli e ripartizione delle spese straordinarie;
- eventuale assegno divorzile, quando richiesto e provato;
- assegnazione della casa familiare;
- spese legali e altri provvedimenti collegati alle domande presentate.
Documenti necessari per il divorzio in contumacia
I documenti variano in base alle richieste, ma normalmente comprendono:
- documento di identità e codice fiscale;
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
- provvedimento o accordo di separazione e documentazione sulla sua definitività;
- certificati anagrafici utili e informazioni disponibili sul coniuge;
- prove delle ricerche svolte, se il coniuge è irreperibile;
- documenti relativi ai figli e alle spese sostenute;
- documentazione utile a dimostrare i fatti e le richieste formulate.
Quando sono presentate domande economiche o sono coinvolti figli minorenni, l’articolo 473-bis.12 c.p.c. richiede ulteriori allegazioni: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione su immobili, beni mobili registrati e partecipazioni societarie, estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni. Se vi sono figli minorenni deve essere allegato anche un piano genitoriale.
Cosa succede se ci sono figli minorenni
La mancata partecipazione di un genitore non riduce la tutela dei figli. Il giudice decide in base al loro superiore interesse e può acquisire informazioni, disporre approfondimenti e adottare provvedimenti urgenti quando necessari.
Il genitore ricorrente deve offrire un quadro concreto della vita dei figli: scuola, attività, salute, organizzazione quotidiana, relazioni familiari, spese e proposta sui tempi di frequentazione. Il piano genitoriale serve proprio a rappresentare questi aspetti al tribunale.
Il coniuge contumace può costituirsi successivamente?
Sì, il coniuge contumace può costituirsi anche in un momento successivo, ma deve accettare il processo nello stato in cui si trova e può aver già perso la possibilità di compiere alcune attività soggette a termini. In presenza dei presupposti può chiedere di essere rimesso in termini, dimostrando che la mancata costituzione non è dipesa da una causa a lui imputabile.
Per questo la contumacia non va considerata una strategia priva di conseguenze: non partecipare significa rinunciare, almeno temporaneamente, a contestare i fatti, produrre documenti e formulare tempestivamente le proprie richieste.
Quanto dura un divorzio in contumacia
Non esiste una durata uguale per tutti i procedimenti. I tempi dipendono dal tribunale competente, dalla difficoltà della notifica, dall’eventuale irreperibilità o residenza estera, dalla presenza di figli, dalle domande economiche e dalla necessità di assumere prove.
Se l’indirizzo è noto, la notifica è regolare e la documentazione è completa, il percorso può essere più lineare. Le ricerche del coniuge o la necessità di rinnovare la notifica possono invece determinare rinvii. Una valutazione iniziale accurata riduce il rischio di errori procedurali evitabili.
Quanto costa il divorzio in contumacia
Il costo dipende dalla complessità, dalle notifiche necessarie, dalle domande economiche e dall’attività istruttoria. Con Coniugi Tutelati il servizio per il divorzio in contumacia ha un costo di 2.416 €. Il divorzio giudiziale ordinario, nel quale l’altra parte si costituisce e il contenzioso si sviluppa tra entrambi i coniugi, ha un costo di 2.956 €.
Prima dell’avvio vengono esaminati il precedente procedimento di separazione, le informazioni disponibili sul coniuge e le condizioni da richiedere, così da verificare quale percorso sia realmente applicabile.
Valutare il caso prima di iniziare
Quando non si hanno più contatti con l’altro coniuge, la prima domanda non è soltanto “posso divorziare?”, ma anche come deve essere eseguita correttamente la notifica. Indirizzo conosciuto, trasferimento all’estero e irreperibilità richiedono verifiche differenti.
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Domande frequenti sul divorzio in contumacia
Il coniuge assente può impedire il divorzio?
No. Se la domanda è fondata e la notifica è valida, il processo può proseguire anche senza la sua costituzione. Il tribunale deve comunque verificare i presupposti del divorzio e le prove delle richieste.
Contumace significa irreperibile?
No. Il contumace è chi non si costituisce nel processo. L’irreperibile è la persona della quale non sono conosciuti residenza, dimora e domicilio dopo ricerche adeguate. Un coniuge può essere reperibile e scegliere comunque di restare contumace.
È sufficiente non conoscere il nuovo indirizzo?
Non sempre. Prima di utilizzare la notifica prevista per gli irreperibili occorre svolgere ricerche concrete e documentabili. Le verifiche necessarie dipendono dalle informazioni disponibili e dalle circostanze del caso.
Il giudice accoglie automaticamente le richieste del ricorrente?
No. La contumacia non vale come confessione e non determina una vittoria automatica. Ogni domanda deve avere un fondamento giuridico ed essere sostenuta da documenti o altri mezzi di prova.
Si può divorziare se il coniuge vive all’estero?
Sì, ma la notifica deve rispettare le norme applicabili nel Paese in cui risiede. Se l’indirizzo estero è noto, non si applica automaticamente la procedura italiana prevista per la persona irreperibile.
Il coniuge contumace può impugnare la sentenza?
La contumacia non elimina in assoluto il diritto di impugnazione. Termini e possibilità concrete dipendono dalla comunicazione o notificazione della decisione, dalla conoscenza del processo e dalle specifiche ragioni dedotte. È quindi necessaria una valutazione legale del singolo caso.




