come si calcola l'assegno di mantenimento

Mantenimento nella separazione di fatto: figli ed ex convivente

In breve: “separazione di fatto” può indicare due situazioni molto diverse: coniugi sposati che interrompono la convivenza senza avviare la separazione legale oppure genitori non sposati che cessano la loro relazione. In entrambi i casi i figli hanno diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori. L’ex convivente, invece, non ha normalmente diritto a un assegno analogo a quello del coniuge separato.

Non esiste un importo minimo stabilito dalla legge e non è automaticamente il genitore che lascia la casa a dover pagare. Il contributo deve essere determinato considerando esigenze del figlio, risorse economiche dei genitori, tempi di permanenza e attività di cura.

Mantenimento dei figli nella separazione di fatto

Che cosa significa separazione di fatto

La separazione di fatto non è una procedura giudiziaria. Si verifica quando la convivenza termina senza che siano state formalizzate condizioni davanti all’autorità competente. L’espressione viene utilizzata sia per le coppie sposate sia, in modo meno tecnico, per le coppie non coniugate.

Prima di parlare di mantenimento è quindi indispensabile chiarire se le parti siano coniugi oppure conviventi. I diritti reciproci degli adulti cambiano, mentre i doveri verso i figli derivano dal rapporto di filiazione e non dal matrimonio.

Coniugi sposati ed ex conviventi: le differenze

SituazioneRapporto tra gli adultiMantenimento dei figli
Coniugi separati soltanto di fattoIl matrimonio e i relativi doveri non cessano per il solo allontanamentoEntrambi restano obbligati in proporzione alle proprie risorse
Coniugi legalmente separatiIl giudice o l’accordo formalizzato può disciplinare anche il mantenimento del coniugeLe condizioni vengono regolate nel procedimento di separazione
Ex conviventi non sposatiNon esiste un generale assegno di mantenimento tra ex partner; possono ricorrere i presupposti degli alimentiI figli hanno gli stessi diritti dei figli di genitori sposati

La separazione di fatto non equivale alla separazione legale

Se due coniugi smettono di vivere insieme senza avviare una procedura, il vincolo matrimoniale continua e la loro situazione economica e familiare non viene automaticamente regolata. Il semplice trasferimento di uno dei coniugi non crea da solo un assegno di importo determinato e non attribuisce un titolo esecutivo per riscuoterlo.

Restano tuttavia i doveri derivanti dal matrimonio e dalla responsabilità genitoriale. Inoltre l’allontanamento dalla casa familiare deve essere valutato nel contesto concreto: non produce sempre le stesse conseguenze e può essere giustificato dalla crisi già in atto, da un accordo o da esigenze di protezione.

Quando occorre stabilire in modo stabile mantenimento, casa, affidamento e tempi con i figli, la separazione legale consente di ottenere condizioni formalizzate e verificabili.

L’ex convivente ha diritto al mantenimento?

La cessazione di una convivenza non genera normalmente il diritto a mantenere il tenore di vita goduto durante la relazione. Tra ex conviventi non si applica automaticamente l’assegno previsto per il coniuge nella separazione o nel divorzio.

La maggiore disponibilità economica di uno dei due, la durata della relazione o il fatto che uno abbia lasciato la casa non bastano, da soli, a far nascere un assegno di mantenimento in favore dell’altro.

Quando possono spettare gli alimenti all’ex convivente

Una tutela diversa è prevista dal comma 65 della legge n. 76/2016. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può riconoscere all’ex convivente gli alimenti quando ricorrono lo stato di bisogno e l’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento.

Gli alimenti servono a soddisfare le necessità essenziali e non coincidono con l’assegno di mantenimento. La loro durata è stabilita in proporzione alla durata della convivenza. Occorre inoltre verificare che il rapporto presenti i requisiti della convivenza di fatto prevista dalla legge: non ogni relazione sentimentale produce questa tutela.

PrestazioneFinalitàPresupposti essenziali
Mantenimento del coniuge separatoTutela economica prevista nell’ambito della separazione legaleMatrimonio, mancanza di addebito al richiedente e condizioni previste dall’art. 156 c.c.
Alimenti dell’ex conviventeAssicurare quanto necessario per vivereConvivenza di fatto, stato di bisogno e impossibilità di provvedere autonomamente
Mantenimento dei figliCura, istruzione, educazione e sviluppo del figlioRapporto di filiazione, indipendentemente dal matrimonio

Il mantenimento dei figli non dipende dal matrimonio

I figli di genitori non sposati hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio. La fine della convivenza non riduce gli obblighi di cura, educazione, istruzione e mantenimento di entrambi i genitori.

Questi obblighi riguardano sia i figli minorenni sia, entro i limiti riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza, i figli maggiorenni che non abbiano ancora raggiunto un’effettiva indipendenza economica.

Chi deve versare l’assegno

Non esiste una regola secondo cui paga sempre chi lascia la casa. Ciascun genitore deve contribuire in proporzione alle proprie capacità. Quando il mantenimento diretto non garantisce un equilibrio adeguato, può essere previsto un assegno periodico a carico di uno dei genitori.

Il genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente non è esonerato: contribuisce anche attraverso le spese sostenute direttamente e il valore economico dei compiti quotidiani di cura. Se possiede risorse sensibilmente maggiori, questa circostanza deve essere considerata nella ripartizione complessiva.

Non esiste un assegno minimo di 180 euro

La legge non stabilisce una somma minima o massima valida per ogni figlio. Importi ricorrenti nella prassi non diventano automaticamente una tariffa legale. Due famiglie con redditi, tempi di permanenza e necessità differenti possono ricevere valutazioni molto diverse.

Anche un reddito basso non elimina automaticamente l’obbligo. Il giudice valuta le risorse effettive, la capacità lavorativa, il patrimonio e le esigenze incomprimibili, evitando però calcoli standard scollegati dal caso concreto.

I cinque criteri dell’articolo 337-ter c.c.

L’articolo 337-ter del codice civile indica gli elementi da considerare per determinare l’eventuale assegno:

  1. Esigenze attuali del figlio: alimentazione, abitazione, scuola, salute, trasporti, attività e bisogni connessi all’età.
  2. Tenore di vita goduto dal figlio: non quello astratto dell’ex partner, ma le condizioni vissute dal minore quando i genitori convivevano.
  3. Tempi di permanenza: giorni, pernottamenti e spese effettivamente sostenute durante la permanenza presso ciascun genitore.
  4. Risorse economiche di entrambi: redditi, patrimonio, disponibilità immobiliari e capacità economica reale.
  5. Valore dei compiti di cura: accompagnamenti, gestione scolastica, assistenza sanitaria e organizzazione quotidiana.

Il calcolo deve mettere insieme tutti questi fattori. La differenza di reddito è importante, ma non può essere utilizzata da sola.

Quali redditi e risorse considerare

La valutazione non si limita alla dichiarazione dei redditi. Possono rilevare retribuzione netta, compensi professionali, utili societari, rendite, immobili disponibili, investimenti, benefit e spese personali non coerenti con quanto dichiarato.

Devono essere considerate anche le spese necessarie dei genitori, come abitazione e altri obblighi di mantenimento. Mutuo, finanziamenti o nuove spese non riducono però automaticamente il contributo: occorre verificarne natura, data e sostenibilità.

Mantenimento diretto e assegno periodico

Nel mantenimento diretto ciascun genitore sostiene determinate spese durante i propri periodi di permanenza o paga categorie concordate. Questa soluzione può funzionare quando redditi, tempi e capacità organizzative sono sufficientemente equilibrati.

Il mantenimento diretto non esclude sempre un assegno perequativo. Se uno dei genitori dispone di risorse molto superiori oppure sostiene una parte minore dei costi e delle attività di cura, un contributo periodico può essere necessario anche con tempi di permanenza ampi.

Affidamento condiviso e tempi con i figli

L’affidamento condiviso riguarda la responsabilità e la partecipazione alle decisioni importanti. Non significa automaticamente tempi identici, doppia residenza o assenza dell’assegno. L’organizzazione deve essere costruita sull’interesse concreto del figlio.

Per approfondire puoi leggere la guida sull’affidamento condiviso, le decisioni e i tempi di permanenza.

Spese ordinarie e straordinarie

L’assegno periodico copre normalmente le spese ordinarie e prevedibili. Le spese straordinarie vengono disciplinate separatamente, indicando percentuali, necessità dell’accordo preventivo, urgenze, documentazione e termini per il rimborso.

La divisione al 50% non è obbligatoria in ogni caso. Se le risorse dei genitori sono molto diverse, anche le spese straordinarie possono essere ripartite in percentuali differenti per rispettare il principio di proporzionalità.

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Il calcolatore considera redditi, tempi di permanenza e principali spese per elaborare una valutazione orientativa del mantenimento dei figli.

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Figli maggiorenni non economicamente autosufficienti

Il compimento dei diciotto anni non fa cessare automaticamente il mantenimento. Occorre verificare percorso di studi, formazione, ricerca effettiva di lavoro, condizioni personali e possibilità concrete di raggiungere l’autonomia.

Il diritto non è però necessariamente illimitato. Inerzia ingiustificata, rifiuto immotivato di occasioni adeguate o raggiungimento di una stabile indipendenza economica possono incidere sulla permanenza dell’obbligo. La cessazione non dovrebbe essere decisa unilateralmente dal genitore obbligato.

Come formalizzare l’accordo

I genitori non sposati possono presentare condizioni condivise relative ad affidamento, tempi, mantenimento e spese. Se manca l’accordo, ciascuno può chiedere al giudice di adottare i provvedimenti necessari.

Un’intesa privata può documentare la volontà delle parti, ma non offre sempre la stessa tutela di un provvedimento giudiziale. La formalizzazione rende più chiari gli obblighi e consente di utilizzare gli strumenti esecutivi previsti in caso di inadempimento.

Le condizioni dovrebbero indicare almeno importo, data e modalità di pagamento, rivalutazione, spese comprese nell’assegno, percentuali delle spese straordinarie, tempi di rimborso e organizzazione dei figli.

Separazione o Divorzio

a partire da

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Rivalutazione ISTAT e modifiche successive

In mancanza di un diverso parametro stabilito, l’assegno per i figli è soggetto ad adeguamento ISTAT. La rivalutazione serve a preservarne il valore rispetto all’aumento del costo della vita e non richiede che cambino le condizioni economiche.

Una modifica dell’importo richiede invece fatti nuovi rilevanti: perdita o aumento stabile del reddito, nuove esigenze del figlio, variazione sostanziale dei tempi di permanenza o altre circostanze capaci di alterare l’equilibrio originario. Non ogni oscillazione temporanea giustifica una revisione.

Che cosa fare in caso di mancato pagamento

Se esiste un titolo esecutivo, il mancato versamento può consentire iniziative per recuperare gli arretrati e ottenere l’adempimento. A seconda del caso possono essere utilizzati esecuzione forzata, ordini di pagamento diretto e altri strumenti civili; le condotte più gravi possono avere anche conseguenze penali.

È importante conservare provvedimento, estratti conto, ricevute delle spese e comunicazioni. Il genitore obbligato che subisce una riduzione del reddito non può semplicemente sospendere i pagamenti: deve chiedere la modifica delle condizioni.

Documenti necessari per una stima attendibile

  • dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche;
  • buste paga o documentazione dell’attività autonoma;
  • estratti conto e documentazione patrimoniale pertinente;
  • contratto di affitto o piano del mutuo;
  • calendario dei tempi di permanenza;
  • costi di scuola, salute, trasporti e attività;
  • precedenti accordi o provvedimenti;
  • documenti relativi ad altri obblighi familiari.

Per il procedimento possono essere richiesti specifici documenti economici relativi agli ultimi anni. Nascondere redditi o fornire informazioni incomplete può determinare accertamenti e conseguenze processuali.

Esempi pratici

Genitori non sposati con redditi differenti

Il figlio vive prevalentemente con la madre. Il padre ha un reddito netto sensibilmente superiore e trascorre con il figlio due pomeriggi e weekend alternati. Non si applica una cifra minima standard: si calcolano esigenze documentate, risorse di entrambi, costi sostenuti direttamente e carico di cura della madre.

Permanenza ampia presso entrambi

Il figlio trascorre tempi simili presso i genitori, ma uno guadagna molto più dell’altro. I tempi estesi possono ridurre le spese sostenute dal genitore collocatario, ma non eliminano automaticamente l’assegno: può essere necessario riequilibrare le risorse disponibili per il figlio nelle due abitazioni.

Ex convivente in stato di bisogno

Dopo una lunga convivenza uno degli ex partner è privo di risorse e, per condizioni oggettive, non riesce a provvedere alle necessità essenziali. Non può chiedere automaticamente il mantenimento previsto per il coniuge, ma può valutare la domanda di alimenti prevista dalla legge n. 76/2016, dimostrandone tutti i presupposti.

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Quando il confronto è possibile e sicuro, una valutazione con un professionista terzo può aiutare a distinguere le esigenze dei figli dalle richieste economiche degli adulti e a individuare i punti da formalizzare.

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Errori da evitare

  • confondere l’ex convivente con il coniuge separato;
  • applicare un importo minimo standard per ogni figlio;
  • ritenere che debba pagare sempre chi lascia la casa;
  • calcolare il contributo soltanto sulla differenza di reddito;
  • considerare affidamento condiviso e tempi identici come sinonimi;
  • dimenticare il valore economico dei compiti di cura;
  • dividere automaticamente ogni spesa straordinaria al 50%;
  • sospendere unilateralmente l’assegno in caso di difficoltà;
  • lasciare l’accordo privo di regole su ISTAT e rimborsi.

Domande frequenti

Chi lascia la casa deve sempre pagare?

No. Il contributo dipende da esigenze del figlio, risorse di entrambi, tempi di permanenza e attività di cura, non dal solo trasferimento.

Esiste un minimo mensile per figlio?

No. La legge non fissa una tariffa minima uguale per tutti. Ogni importo deve essere motivato sulla situazione concreta.

L’ex convivente disoccupato ha diritto al mantenimento?

Non automaticamente. Può essere valutato il diverso diritto agli alimenti se ricorrono convivenza di fatto, stato di bisogno e impossibilità di provvedere autonomamente.

Con tempi paritari l’assegno viene escluso?

No. Tempi simili sono uno dei criteri, ma devono essere valutati insieme a risorse economiche, spese e compiti di cura.

Un accordo privato è sufficiente?

Può documentare gli impegni, ma la formalizzazione giudiziale offre una tutela più solida, soprattutto per esecuzione, affidamento e modifiche future.

Se perdo il lavoro posso smettere di pagare?

No. Finché le condizioni non vengono modificate, l’obbligo rimane. Occorre chiedere tempestivamente una revisione dimostrando il cambiamento effettivo.

Conclusione

Nella separazione di fatto il primo passaggio è identificare correttamente il rapporto: coniugi ancora sposati oppure ex conviventi. Gli adulti non hanno gli stessi diritti economici nelle due situazioni, mentre il mantenimento dei figli resta dovuto indipendentemente dal matrimonio.

Non esistono importi automatici. Una stima corretta deve applicare tutti i criteri dell’articolo 337-ter c.c., distinguere assegno e spese straordinarie e tradurre l’intesa in condizioni chiare e formalizzate.

Per il procedimento di calcolo dettagliato consulta anche la guida sul mantenimento dei figli: criteri, spese ed esempi.

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Se stai affrontando una separazione o un divorzio e vuoi comprendere leggi e procedure, questa guida offre risorse utili per orientarti. Troverai articoli suddivisi per categorie che trattano aspetti come il mantenimento e l’affidamento del minore.

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