Se l’assegno di mantenimento non viene pagato, chi ne ha diritto può agire per recuperare gli arretrati e, in presenza dei presupposti, ottenere il versamento diretto dallo stipendio, dalla pensione o da altre somme dovute all’obbligato. Il procedimento corretto dipende dal titolo disponibile, dal tipo di assegno, dalla durata dell’inadempimento e dai beni o redditi del debitore.
La denuncia penale e il recupero civile perseguono finalità differenti: la prima accerta un’eventuale responsabilità penale, mentre il secondo serve concretamente a ottenere le somme. In molti casi è quindi necessario valutare separatamente entrambe le strade.
Che cosa fare subito se l’assegno non arriva
- controllare il provvedimento o l’accordo che stabilisce l’assegno;
- verificare scadenze, rivalutazione e pagamenti effettivamente ricevuti;
- preparare un prospetto mensile degli arretrati;
- conservare estratti conto e comunicazioni;
- valutare diffida, pagamento diretto o esecuzione forzata in base al caso concreto.
È importante non lasciare trascorrere inutilmente il tempo. Le singole rate sono soggette a prescrizione e la situazione patrimoniale del debitore può cambiare.
Pagamento omesso, tardivo o parziale
L’inadempimento non coincide soltanto con l’omesso versamento totale. Può consistere anche in pagamenti sistematicamente tardivi, importi inferiori a quelli stabiliti, mancata rivalutazione ISTAT oppure mancato rimborso delle spese straordinarie effettivamente dovute.
Un singolo ritardo occasionale va distinto da una condotta ripetuta. Anche un pagamento parziale, tuttavia, non cancella il debito residuo. Il prospetto degli arretrati deve indicare con precisione quanto era dovuto, quanto è stato ricevuto e la differenza ancora da corrispondere.
Quale documento consente di procedere?
Prima di iniziare il recupero bisogna individuare il titolo che stabilisce l’obbligo. Può trattarsi, ad esempio, di:
- sentenza di separazione o divorzio;
- provvedimento temporaneo e urgente;
- decreto o ordinanza in materia di figli;
- accordo di negoziazione assistita munito degli adempimenti previsti;
- accordo omologato o altro provvedimento avente efficacia esecutiva.
I provvedimenti, anche temporanei, che stabiliscono contributi economici in favore dei figli o delle parti sono immediatamente esecutivi. Quando esiste già un titolo esecutivo, normalmente non occorre ottenere un nuovo decreto ingiuntivo per le rate dell’assegno chiaramente determinate o determinabili.
Il decreto ingiuntivo può invece essere preso in considerazione quando manca un titolo esecutivo idoneo o per crediti ulteriori che richiedono un distinto accertamento. La scelta va verificata esaminando il documento e la natura delle somme richieste.
Diffida e costituzione in mora
Una richiesta formale permette di indicare rate insolute, importo complessivo, coordinate di pagamento e termine per adempiere. Può anche interrompere la prescrizione se redatta e comunicata correttamente.
La diffida non è sempre un passaggio sufficiente e non deve diventare un modo per rinviare indefinitamente l’azione. È però particolarmente importante quando si vuole utilizzare il pagamento diretto disciplinato dall’articolo 473-bis.37 c.p.c., che richiede la costituzione in mora e un inadempimento protratto per almeno trenta giorni.
Come calcolare gli arretrati
Il calcolo dovrebbe essere effettuato mese per mese, considerando:
- importo originariamente stabilito;
- eventuale decorrenza della rivalutazione ISTAT;
- versamenti ricevuti e relativa data;
- periodi coperti da successivi provvedimenti di modifica;
- spese straordinarie documentate e percentuale dovuta;
- eventuali interessi applicabili alle somme scadute.
Non è corretto sommare importi approssimativi o includere automaticamente qualsiasi spesa sostenuta. Il conteggio deve poter essere verificato attraverso il titolo, i documenti bancari e i giustificativi.
Precetto ed esecuzione forzata
Se il pagamento non avviene, il titolo esecutivo e l’atto di precetto possono precedere l’esecuzione forzata. Il precetto intima al debitore di versare le somme dovute entro il termine previsto dalla legge, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà esecutivamente.
La regolarità della notificazione, l’esatta quantificazione del credito e l’efficacia esecutiva del titolo devono essere controllate prima di procedere. Errori nel conteggio o negli atti possono provocare opposizioni e ritardi.
Che cosa si può pignorare?
| Bene o credito | Modalità generale | Aspetti da verificare |
|---|---|---|
| Stipendio | Pignoramento presso il datore di lavoro | Limiti, altri pignoramenti e natura alimentare del credito |
| Pensione | Pignoramento presso l’ente previdenziale | Minimo vitale e limiti applicabili |
| Conto corrente | Pignoramento presso la banca | Saldo disponibile e provenienza delle somme |
| Canoni o compensi | Pignoramento presso il terzo debitore | Esistenza e periodicità del credito |
| Immobili o beni mobili | Esecuzione sui beni del debitore | Valore, costi, ipoteche e proporzionalità |
La scelta non è automatica: conviene individuare lo strumento che offre concrete possibilità di recupero con tempi e costi proporzionati al credito.
Pagamento diretto da datore di lavoro, INPS o altro terzo
L’articolo 473-bis.37 c.p.c. prevede uno strumento specifico per i contributi periodici dovuti alla parte o ai figli. Dopo la costituzione in mora e un inadempimento di almeno trenta giorni, il creditore può notificare al terzo che corrisponde periodicamente somme all’obbligato il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita, chiedendo che l’assegno venga versato direttamente.
Il terzo può essere, in base alla situazione, il datore di lavoro, l’ente pensionistico o un altro soggetto tenuto a pagamenti periodici. La comunicazione deve essere effettuata anche al debitore. Se le somme sono già oggetto di pignoramento, interviene il giudice dell’esecuzione nella relativa assegnazione e ripartizione.
Questo strumento serve soprattutto a garantire i pagamenti futuri. Per gli arretrati già accumulati può essere necessario affiancare una specifica azione esecutiva.
Garanzie, ipoteca giudiziale e sequestro
I provvedimenti economici possono costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Se esiste il concreto pericolo che l’obbligato si sottragga ai propri doveri, il giudice può inoltre imporre una garanzia personale o reale oppure autorizzare, quando ne ricorrono i presupposti, il sequestro di beni mobili, immobili o crediti.
Si tratta di misure che richiedono una valutazione rigorosa del rischio e della proporzionalità. Non vengono adottate automaticamente per ogni ritardo.
Gravi inadempienze e sanzioni del giudice
In presenza di gravi inadempienze, anche economiche, l’articolo 473-bis.39 c.p.c. consente al giudice di modificare i provvedimenti, ammonire il genitore inadempiente, stabilire una somma per successive violazioni e applicare una sanzione amministrativa pecuniaria. Può inoltre essere disposto il risarcimento dei danni in favore dell’altro genitore o del minore.
Questi provvedimenti non sostituiscono necessariamente il recupero esecutivo delle rate: possono affiancarlo quando la gravità e la condotta complessiva lo giustificano.
Mancato pagamento e responsabilità penale
L’articolo 570-bis c.p. disciplina la violazione degli obblighi di natura economica stabiliti in materia di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e affidamento dei figli.
Non ogni ritardo occasionale conduce automaticamente a una condanna. Nel procedimento penale devono essere valutati la condotta concreta, l’entità e la durata dell’omissione, la volontarietà e l’eventuale effettiva impossibilità di adempiere. Una semplice difficoltà economica dichiarata non è di per sé sufficiente: occorre dimostrarla in modo serio e documentato.
La denuncia o querela, quando richiesta e fondata, non permette da sola di ottenere materialmente tutti gli arretrati. La tutela penale e l’esecuzione civile hanno oggetti differenti e possono procedere parallelamente.
Perdita del lavoro e impossibilità economica
La perdita del lavoro, una malattia o una forte riduzione del reddito possono giustificare la richiesta di modifica dell’assegno, ma non autorizzano l’obbligato a sospendere o ridurre unilateralmente i pagamenti.
Finché il provvedimento non viene modificato, l’importo stabilito continua a essere dovuto. La successiva riduzione non cancella automaticamente gli arretrati già maturati, salvo quanto eventualmente disposto dal giudice in relazione alla decorrenza della modifica.
Nuova convivenza, altri figli e nuove spese
La nascita di altri figli, una nuova convivenza o l’aumento delle spese personali non consentono di interrompere autonomamente l’assegno. Possono essere circostanze da sottoporre al giudice in una domanda di revisione, ma devono essere valutate insieme alle esigenze dei beneficiari e alle condizioni economiche complessive.
Figli, coniuge e assegno divorzile: che cosa cambia?
Gli strumenti civili di tutela possono riguardare sia il contributo per i figli sia quello periodico spettante al coniuge o all’ex coniuge. Cambiano però il titolo, il beneficiario, i presupposti e alcuni aspetti della tutela penale.
- Figli minorenni: il genitore che riceve il contributo agisce per garantire le loro esigenze.
- Figli maggiorenni non autosufficienti: bisogna verificare a chi il provvedimento attribuisce il pagamento e chi è legittimato ad agire.
- Coniuge separato: il credito deriva dal provvedimento o dall’accordo di separazione.
- Ex coniuge divorziato: occorre fare riferimento al titolo che stabilisce l’assegno divorzile.
Per conoscere i diversi presupposti puoi consultare le guide sul mantenimento del coniuge nella separazione e sull’assegno divorzile.
Spese straordinarie non rimborsate
Per recuperare le spese straordinarie bisogna verificare il provvedimento, l’eventuale protocollo richiamato, la natura della spesa e la documentazione. Alcune spese richiedono il preventivo accordo; altre possono essere sostenute senza consenso quando necessarie o urgenti, secondo le regole applicabili al caso.
Fatture, ricevute e prova della richiesta di rimborso sono essenziali. Se la somma non è determinata direttamente dal titolo o è contestata nella sua debenza, può essere necessario un accertamento ulteriore prima dell’esecuzione.
Prescrizione delle rate non pagate
In linea generale, le singole rate periodiche dell’assegno si prescrivono in cinque anni dalla rispettiva scadenza, secondo l’articolo 2948 c.c. Atti idonei di costituzione in mora o l’avvio dell’azione giudiziaria possono interrompere la prescrizione.
Il calcolo concreto può dipendere dal tipo di titolo, dal periodo considerato, dai rapporti tra le parti e dagli atti già compiuti. Per somme risalenti è quindi opportuno effettuare una verifica specifica senza presumere che siano tutte recuperabili o tutte prescritte.
È possibile trovare un accordo?
Se l’inadempimento dipende da una difficoltà temporanea e il confronto è possibile, le parti possono negoziare modalità sostenibili per saldare gli arretrati e regolare i pagamenti futuri. L’accordo deve essere scritto correttamente e non dovrebbe pregiudicare i diritti dei figli.
Una promessa informale di pagare “appena possibile” non offre sufficienti garanzie. È preferibile indicare importi, scadenze, modalità di pagamento e conseguenze dell’eventuale ulteriore inadempimento. In presenza di violenza, minacce o condotte gravemente elusive, il confronto congiunto può non essere appropriato.
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Documenti necessari per il recupero
- sentenza, decreto, ordinanza o accordo che stabilisce l’assegno;
- prova della notificazione, quando rilevante;
- estratti conto del periodo interessato;
- prospetto mensile degli importi dovuti e ricevuti;
- calcoli della rivalutazione applicabile;
- fatture e ricevute delle spese straordinarie;
- richieste di pagamento, messaggi e diffide già inviate;
- informazioni conosciute su datore di lavoro, pensione, conti o beni dell’obbligato;
- eventuali precedenti azioni esecutive o provvedimenti di modifica.
Esempi pratici
Dipendente che non paga da tre mesi
Dopo aver verificato il titolo, quantificato gli arretrati e costituito in mora il debitore, si può valutare il pagamento diretto da parte del datore di lavoro per le rate periodiche e l’esecuzione per recuperare il debito già maturato.
Pagamento ridotto senza autorizzazione
Se l’obbligato versa unilateralmente una somma inferiore, la differenza continua normalmente a maturare. La riduzione richiede un nuovo accordo valido o un provvedimento di modifica.
Spese mediche straordinarie contestate
Prima di procedere bisogna verificare documenti, necessità della spesa, percentuale prevista ed eventuale obbligo di accordo preventivo. Non tutte le spese sostenute possono essere inserite automaticamente nel precetto.
Domande frequenti
Dopo quanti mesi si può agire?
Per l’esecuzione civile non esiste una regola generale che imponga di attendere diversi mesi: la rata scaduta può essere richiesta secondo il titolo. Il pagamento diretto previsto dall’articolo 473-bis.37 richiede invece la mora e almeno trenta giorni di inadempimento.
Serve sempre un decreto ingiuntivo?
No. Se esiste già un provvedimento o accordo dotato di efficacia esecutiva, può costituire il titolo per procedere. Il decreto ingiuntivo va valutato quando il credito non risulta già da un titolo idoneo o necessita di accertamento.
Posso contattare direttamente il datore di lavoro?
La richiesta deve rispettare le condizioni e le formalità dell’articolo 473-bis.37 c.p.c. Non è sufficiente una telefonata o un messaggio informale all’azienda.
Chi perde il lavoro può smettere di pagare?
No, non autonomamente. Deve chiedere la modifica del provvedimento e dimostrare il cambiamento economico. Fino alla modifica l’obbligo resta efficace.
La denuncia recupera automaticamente gli arretrati?
No. La tutela penale non sostituisce l’azione civile finalizzata al pagamento. Le due iniziative possono avere presupposti e finalità differenti.
Si possono recuperare rate molto vecchie?
Le rate periodiche sono generalmente soggette alla prescrizione quinquennale, ma bisogna verificare eventuali atti interruttivi e le circostanze del caso.
Devi verificare anche l’importo corrente dell’assegno?
Il calcolatore fornisce una stima orientativa basata sui principali dati economici e familiari. Non calcola automaticamente gli arretrati e non sostituisce l’esame del titolo esecutivo.
Conclusioni
Per recuperare un assegno di mantenimento non pagato bisogna partire dal titolo, ricostruire con precisione gli arretrati e scegliere lo strumento più efficace rispetto a redditi e beni dell’obbligato. Diffida, pagamento diretto, precetto, pignoramento e tutela penale non sono alternative equivalenti: possono avere presupposti diversi e, in alcuni casi, essere utilizzati insieme.
Contatta Coniugi Tutelati per valutare la situazione e individuare i documenti necessari.
Questa guida contiene informazioni generali e non sostituisce la consulenza legale sul caso concreto.



