L’affidamento condiviso e il collocamento dei figli sono concetti collegati, ma non coincidono. L’affidamento stabilisce come i genitori esercitano la responsabilità genitoriale; il collocamento riguarda invece l’organizzazione concreta della vita del figlio, la sua residenza abituale e i tempi trascorsi con ciascun genitore.
Non esiste una regola che preferisca automaticamente la madre o il padre e affidamento condiviso non significa necessariamente dividere ogni settimana a metà. Accordi e provvedimenti devono essere costruiti sulle esigenze reali del minore: età, scuola, distanze, relazioni familiari, capacità di cura e disponibilità di entrambi i genitori.

Affidamento, collocamento e residenza: quali sono le differenze?
Con l’affidamento condiviso entrambi i genitori partecipano alle decisioni fondamentali e continuano a esercitare la responsabilità genitoriale. Il collocamento individua invece dove il figlio vive prevalentemente oppure come alterna la permanenza tra le due abitazioni. La residenza abituale è il centro stabile della sua vita quotidiana, scolastica e sociale.
È quindi possibile avere affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori. Questa è una soluzione frequente, ma non riduce l’altro a un semplice “visitatore”: entrambi restano genitori e devono essere coinvolti secondo quanto previsto dall’accordo o dal provvedimento.
La regola dell’affidamento condiviso
L’articolo 337-ter del codice civile riconosce al figlio il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendo da ciascuno cura, educazione, istruzione e assistenza morale.
Il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che il figlio sia affidato a entrambi, ma ogni decisione viene presa con esclusivo riferimento al suo interesse morale e materiale. La bigenitorialità non è una divisione matematica del tempo: è il diritto del minore a una relazione effettiva e sicura con entrambi.
Affidamento condiviso significa tempi al 50%?
No. Affidamento condiviso non equivale automaticamente a collocamento paritario o alternato. I tempi possono essere simili oppure diversi, purché l’organizzazione sia compatibile con il benessere del figlio e permetta a entrambi i genitori di partecipare concretamente alla sua crescita.
Per stabilire il calendario vengono considerati, tra gli altri, età del minore, orari scolastici, attività, distanza tra le abitazioni, turni lavorativi, precedenti modalità di cura, presenza di fratelli e qualità della relazione con ciascun genitore. Non esistono una distanza massima fissata dalla legge o un’età minima generale di dieci anni per il collocamento alternato.
Come viene scelto il genitore collocatario?
La scelta non può dipendere dal genere del genitore. Non esiste una presunzione secondo cui il figlio debba essere collocato presso la madre. Genitori e giudice devono valutare la soluzione che offre maggiore stabilità e continuità, senza stereotipi sui ruoli materno e paterno.
Assumono rilievo la concreta capacità di cura, la disponibilità a rispettare la relazione con l’altro genitore, l’organizzazione già sperimentata dal figlio, la vicinanza alla scuola e alla rete sociale e ogni esigenza specifica. Il collocamento prevalente può quindi essere disposto presso la madre oppure presso il padre.
Decisioni importanti e gestione quotidiana
Nell’affidamento condiviso le decisioni di maggiore interesse devono essere adottate di comune accordo. Rientrano normalmente in questa categoria:
- scelta e cambiamento della scuola;
- decisioni sanitarie non ordinarie;
- educazione e percorsi formativi rilevanti;
- scelta o modifica della residenza abituale;
- altre scelte capaci di incidere stabilmente sulla vita del figlio.
Le decisioni quotidiane vengono invece gestite dal genitore con cui il figlio si trova, nei limiti dell’accordo o del provvedimento. Se manca l’intesa su una questione importante, ciascun genitore può rivolgersi al giudice: non è corretto procedere unilateralmente su scelte fondamentali.
Calendario e diritto di frequentazione
Il calendario dovrebbe indicare giorni ordinari, pernottamenti, fine settimana, festività, vacanze, compleanni, accompagnamenti e modalità di comunicazione. Formule vaghe come “il genitore potrà vedere il figlio quando vuole” possono produrre conflitti e rendere difficile l’attuazione dell’accordo.
Quando il rapporto tra i genitori è collaborativo, il calendario può conservare una certa elasticità. Resta però utile definire una base certa, da modificare di comune accordo quando le esigenze del figlio lo richiedono. Il tempo con ciascun genitore è prima di tutto un diritto del minore e non uno strumento di pressione tra adulti.
Il piano genitoriale
Nei procedimenti che riguardano figli minori, il piano genitoriale descrive scuola, attività, frequentazioni, vacanze e organizzazione abituale. Aiuta a trasformare richieste generiche in una proposta verificabile e coerente con la vita reale del figlio.
Non è soltanto un calendario: consente di individuare responsabilità, spostamenti, modalità di comunicazione e possibili criticità. Per approfondire puoi consultare la guida dedicata al piano genitoriale previsto dalla Riforma Cartabia.
Mantenimento dei figli nell’affidamento condiviso
L’affidamento condiviso non esclude automaticamente l’assegno di mantenimento. Ogni genitore deve contribuire in proporzione alle proprie risorse e alle esigenze del figlio. Se necessario, viene stabilito un assegno periodico per rendere effettivo questo principio.
La valutazione considera esigenze attuali, tenore di vita goduto durante la convivenza, tempi di permanenza, redditi e patrimoni di entrambi e valore economico dei compiti domestici e di cura. Anche con tempi quasi equivalenti può essere previsto un assegno quando le disponibilità economiche sono molto diverse.
Neppure le spese straordinarie devono essere necessariamente ripartite sempre al 50%: è possibile concordare o stabilire percentuali diverse. Per una prima simulazione puoi utilizzare il calcolatore dell’assegno di mantenimento.
Collocamento e assegnazione della casa familiare
L’assegnazione della casa familiare mira principalmente a preservare l’habitat dei figli. Non è un premio al genitore economicamente più debole e non modifica la proprietà dell’immobile. Il giudice valuta dove i figli vivono stabilmente e quale soluzione tuteli la continuità della loro vita.
Proprietà, mutuo, spese condominiali e diritto di abitazione sono questioni diverse, che devono essere regolate con condizioni precise. Un collocamento prevalente non trasferisce automaticamente la proprietà della casa al genitore collocatario.

Trasferimento della residenza del figlio
La residenza abituale è una decisione di maggiore interesse. Un trasferimento che incida su scuola, distanze e frequentazione dell’altro genitore non dovrebbe essere deciso unilateralmente. Se manca l’accordo, occorre chiedere al giudice di valutare la soluzione più conforme all’interesse del minore.
Il trasferimento di un genitore non determina automaticamente l’affidamento esclusivo. Può però rendere necessario modificare collocamento, calendario, trasporti e ripartizione dei costi, tenendo conto della stabilità del figlio e della possibilità di conservare rapporti significativi con entrambi.
Conflitto tra i genitori e violenza domestica
La conflittualità, da sola, non comporta sempre l’affidamento esclusivo. Deve essere valutato il suo effetto concreto sul figlio e la capacità di ciascun genitore di proteggerlo dal conflitto. Comportamenti che ostacolano sistematicamente i rapporti con l’altro genitore possono essere considerati dal giudice.
La presenza di violenza domestica o di condotte pregiudizievoli richiede invece una valutazione specifica e prioritaria della sicurezza. In questi casi non si può invocare la bigenitorialità in modo astratto per imporre modalità di frequentazione incompatibili con la protezione del minore o del genitore vittima.
Quando può essere disposto l’affidamento esclusivo?
Ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, il giudice può affidare il figlio a un solo genitore quando l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Il provvedimento deve essere motivato e fondato su circostanze concrete.
Non bastano una distanza geografica o un generico disaccordo. Possono assumere rilievo violenza, grave inadeguatezza, persistente disinteresse, condotte pregiudizievoli o impossibilità concreta di esercitare responsabilmente il ruolo genitoriale. Anche nell’affidamento esclusivo, salvo diversa decisione, le scelte di maggiore interesse possono restare comuni.
Per un confronto più ampio tra affidamento condiviso, esclusivo e altre forme di regolamentazione puoi leggere la guida sulle tipologie di affidamento dei figli minori.
Ascolto e volontà del figlio
Il minore che ha compiuto dodici anni, e anche quello più giovane se capace di discernimento, viene ascoltato nei procedimenti che lo riguardano, secondo l’articolo 473-bis.4 c.p.c.. Le sue opinioni devono essere considerate in rapporto all’età e alla maturità.
Il figlio non viene però chiamato a “scegliere” tra madre e padre. Un rifiuto verso un genitore deve essere compreso nelle sue cause, senza attribuirgli automaticamente l’effetto di determinare affidamento o collocamento.
Le stesse regole valgono per i genitori non sposati?
Sì. I principi su affidamento, collocamento, responsabilità genitoriale e mantenimento valgono anche per i figli di genitori non coniugati. Ciò che cambia è la procedura: non occorre una separazione matrimoniale, ma può essere necessario formalizzare un accordo o chiedere al giudice di regolare i rapporti con i figli.
Accordo consensuale o decisione del giudice
I genitori possono presentare condizioni condivise su residenza, calendario, decisioni, mantenimento e spese. Il giudice ne verifica la conformità all’interesse del minore. Se l’accordo manca, ciascuno può formulare le proprie richieste e il tribunale decide dopo aver valutato fatti e documenti.
Per la regolamentazione consensuale dei figli di genitori non sposati, Coniugi Tutelati propone la procedura breve a 1.093 € complessivi per la coppia oppure la procedura in tribunale a 678 € complessivi per la coppia. Tempi e percorso effettivo dipendono dalla situazione e dagli accordi raggiunti.
Accordia: chiarire collocamento e mantenimento prima della pratica
Quando esistono dubbi su calendario, residenza, spese o mantenimento, un confronto preliminare può evitare proposte irrealistiche e nuovi conflitti. Con Accordia puoi svolgere una videoconsulenza di 45 minuti, individuale o di coppia, con un professionista terzo e imparziale al costo di 69 €.
Domande frequenti
Affidamento condiviso significa che il figlio vive metà tempo con ciascun genitore?
No. L’affidamento condiviso riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale. I tempi vengono stabiliti in base all’interesse e all’organizzazione concreta del figlio e non devono necessariamente essere identici.
I figli vengono collocati sempre presso la madre?
No. Non esiste una preferenza legale per la madre. Il collocamento può essere presso uno dei genitori o alternato, in base alla soluzione più adatta al figlio.
Il genitore non collocatario può vedere il figlio quando vuole?
Solo se esiste un’intesa compatibile con le esigenze del minore. In assenza di accordo si applica il calendario stabilito, che dovrebbe indicare tempi e modalità in modo sufficientemente preciso.
Con l’affidamento condiviso si paga il mantenimento?
Può essere previsto un assegno anche nell’affidamento condiviso e persino con tempi simili, soprattutto se redditi e carichi di cura sono differenti. La valutazione è proporzionale e riferita alle esigenze del figlio.
A dodici anni il figlio può scegliere con chi vivere?
Il minore deve essere ascoltato nei casi previsti e la sua opinione viene considerata, ma non decide da solo. Il giudice valuta volontà, maturità, motivazioni e interesse complessivo.
Un genitore può trasferire da solo la residenza del figlio?
La residenza abituale è una decisione importante. Se il trasferimento incide sulla vita del figlio e sui rapporti con l’altro genitore occorre l’accordo oppure una decisione del giudice.
Questa guida offre informazioni generali e non sostituisce la valutazione legale del caso concreto.




