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Procedure separazione consensuale

Procedure separazione consensuale

Le procedure separazione consensuale previste dalla giurisprudenza sono tre.

Ciascuna di esse comporta costi diversi ma tutte si basano sul totale accordo tra coniugi in merito alle questioni di tipo patrimoniale e personale, condizione imprescindibile affinché si parli di separazione consensuale.

Vediamo in dettaglio ciascuna di queste procedure separazione consensuale.

La separazione consensuale in tribunale: procedura e costi

La prima procedura perseguibile in caso di separazione consensuale è quella che prevede il coinvolgimento del tribunale dove risiede uno dei due coniugi o dove si trova la casa coniugale.

Questo iter ha inizio tramite il deposito di un ricorso congiunto presso la cancelleria del tribunale del comune competente.

Nel ricorso si chiede essenzialmente l’autorizzazione a vivere separati.

Inoltre, questo documento contiene le condizioni della separazione relative a:

  • affidamento di eventuali figli minorenni;
  • assegnazione dell’immobile in cui i coniugi hanno vissuto;
  • l’eventuale presenza di contributi di mantenimento;
  • accordi patrimoniali qualora ci fossero beni in comune;
  • l’eventuale presenza di un assegno di mantenimento.

Separazione o Divorzio

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A corredo del ricorso, bisogna presentare alcuni documenti:

  • Certificato di residenza di entrambi i coniugi
  • Certificato di Stato famiglia di entrambi i coniugi 
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni solo se in presenza di:
    • Figli minorenni;
    • Figli maggiorenni con disabilità;
    • Figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

In seguito al deposito del ricorso e della documentazione, il presidente del tribunale fissa un’udienza durante la quale si tenta una conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, è richiesto ai coniugi di confermare semplicemente gli accordi di separazione.

Terminata l’udienza, il fascicolo di separazione viene trasmesso al Collegio che decide per il Decreto di omologazione, il certificato ufficiale che rende valida la separazione.

A partire dalla prima udienza, è necessario attendere almeno sei mesi prima di poter richiedere il divorzio.

La procedura di separazione consensuale in tribunale prevede, oltre al costo dell’avvocato, il solo costo di una marca “contributo unificato” pari a € 43.

Sebbene i coniugi abbiano la possibilità di redigere e presentare il ricorso autonomamente, bisogna considerare che la procedura da compiere è piuttosto complessa  e ricca di insidie.

La presenza di un legale, dunque, è fortemente raccomandata e comporta il pagamento di una parcella.

La negoziazione assistita

La procedura di separazione consensuale detta negoziazione assistita, è stata inserita tramite D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014.

Il procedimento, in questo caso, non si svolge in tribunale ma alla presenza degli avvocati di ciascun coniuge e si struttura in due fasi.

In una prima fase, le parti, rappresentati dai rispettivi avvocati, stilano una convenzione di negoziazione assistita per definire le modalità di separazione.

In una seconda fase, la convezione diviene un vero e proprio accordo da sottoscrivere a cura di entrambe le parti.

L’accordo sottoscritto viene posto al vaglio del Pubblico Ministero che ne verifica la regolarità.

Questo iter è perseguibile sia in assenza che in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni disabili.

in questa procedura non è necessaria l’udienza avanti il giudice ma è possibile fare tutto interamente a distanza.

Gli incontri, dunque, possono svolgersi in videoconferenza, con la successiva firma dell’atto. Questo vuol dire che la procedura può essere attuata anche qualora i coniugi risiedano in città o Stati diversi.

procedure separazione consensuale

La separazione in Comune

La procedura di separazione consensuale in Comune prevede la presenza di un ufficiale di Stato Civile.

Il Comune di riferimento è quello di residenza di uno dei due coniugi o quello in cui è stato celebrato il matrimonio.

Vi è un primo incontro presso il Comune in cui si deposita l’accordo di separazione che i coniugi avranno precedentemente preparato e firmato. C’è poi un secondo incontro, a distanza di 30 giorni, in cui l’accordo viene confermato. 

La separazione in Comune non comporta necessariamente la presenza di legali.
La scelta, in questo caso, è totalmente personale.

Questo iter prevede che i membri della coppia rilascino ufficiale di stato civile  una dichiarazione in cui affermano di volersi separare consensualmente, definendo il loro rapporto.

Non si può ricorrere a questa procedura qualora sussistano anche solo una delle seguenti condizioni:

  • presenza di figli minorenni;
  • presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
  • presenza di figli maggiorenni disabili;
  • presenza di un passaggio patrimoniale.

L’accordo, come per la negoziazione assistita, produce gli stessi effetti del decreto di omologa, emesso dal giudice in sede giudiziale.

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Le procedure per la separazione consensuale che abbiamo descritto sono le uniche vie che si possono percorrere e attivare quando i coniugi sono d’accordo sia sulla separazione che su tutto ciò che riguarda la gestione dei figli come il mantenimento e affidamento, nonché la gestione delle loro proprietà immobiliari.

Un accenno va dato anche a quei casi di ripensamento che possono sopraggiungere e portare ad una modifica delle condizioni di separazione.

La modifica delle condizioni di separazione è una situazione che porta i coniugi a modificare la loro procedura di separazione che hanno già avviato precedentemente.


Tale richiesta può essere presentata da entrambi i coniugi o solo uno di loro presso il Tribunale e può essere avviata sia in caso di separazione consensuale che giudiziale.

La cosa fondamentale è che vi siano delle motivazioni valide per fare un passo indietro.

In questo caso è compito del Giudice emanare un provvedimento di modifica delle condizioni di separazione che potrà avvenire tramite:

  • procedura in Tribunale
  • negoziazione assistita
  • davanti ad un Ufficiale di stato civile

Tale decisone ha effetto dal giorno stesso di presentazione dell’istanza anche se per la modifica delle condizioni di separazione ci sono tempi precisi di circa 2-3 mesi ma dipende dal tribunale.

Qualunque sia la strada scelta, la procedura di separazione consensuale, rispetto a quella giudiziale è sicuramente più semplice, veloce e meno costosa.

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