L’affidamento dei figli minori stabilisce come i genitori continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale dopo la fine della loro relazione. La regola fondamentale non è favorire il padre o la madre, ma individuare la soluzione più adatta all’interesse concreto di ogni figlio.
La disciplina si applica sia ai figli di genitori sposati che affrontano una separazione o un divorzio, sia ai figli di genitori non sposati. Cambia il procedimento utilizzato, ma non cambiano i diritti dei minori né i doveri dei genitori.
Le espressioni affidamento, collocamento e residenza vengono spesso confuse. In realtà indicano aspetti differenti: l’affidamento riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale; il collocamento individua l’organizzazione concreta della vita del figlio; la residenza abituale indica il luogo nel quale è stabilito il suo centro di vita.

Quali sono le tipologie di affidamento dei figli?
Le principali forme previste dal Codice civile sono l’affidamento condiviso e l’affidamento esclusivo. Il cosiddetto affidamento “super-esclusivo” è invece un’espressione utilizzata nella pratica e nella giurisprudenza, ma non rappresenta una terza categoria autonoma espressamente prevista dalla legge.
| Soluzione | Che cosa comporta | Quando si applica |
|---|---|---|
| Affidamento condiviso | Entrambi i genitori partecipano alle decisioni importanti e mantengono un ruolo nella crescita del figlio. | È la regola da valutare in via prioritaria. |
| Affidamento esclusivo | Il figlio è affidato a un solo genitore, secondo le condizioni stabilite dal giudice. | Quando l’affidamento all’altro genitore è contrario all’interesse del minore. |
| Affidamento “super-esclusivo” | Il giudice può concentrare nel genitore affidatario anche determinate decisioni di maggiore interesse. | Solo in situazioni particolarmente gravi e con un provvedimento motivato. |
Affidamento condiviso: la soluzione da valutare per prima
L’affidamento condiviso dei figli è il modello che il giudice deve considerare prioritariamente, come stabilito dall’articolo 337-ter del Codice civile. Non significa che il figlio debba trascorrere automaticamente lo stesso numero di giorni con ciascun genitore. Significa, soprattutto, che entrambi devono continuare a partecipare alla sua educazione, cura e crescita.
Le decisioni di maggiore interesse — per esempio salute, istruzione, educazione e scelta della residenza abituale — vengono normalmente assunte insieme. Le decisioni quotidiane possono invece essere prese separatamente durante i periodi trascorsi con il figlio, secondo quanto previsto dall’accordo o dal provvedimento del giudice.
L’affidamento condiviso non richiede che i genitori abbiano un rapporto privo di conflitti. Occorre però che l’organizzazione sia concretamente compatibile con il benessere del minore. Il giudice valuta la situazione familiare, le capacità genitoriali, la disponibilità alla collaborazione, la continuità scolastica e affettiva, le distanze e ogni altro elemento rilevante.
Affidamento esclusivo: quando può essere disposto
Secondo l’articolo 337-quater del Codice civile, il giudice può disporre l’affidamento a un solo genitore quando ritiene che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del figlio. Non è quindi necessario ridurre la valutazione alla presenza di un pericolo fisico immediato: occorre esaminare in modo concreto l’intera situazione.
Tra le circostanze che possono assumere rilievo, se provate e valutate nel caso specifico, rientrano:
- violenza, maltrattamenti o condotte gravemente pregiudizievoli;
- dipendenze o condizioni che impediscano di assicurare cure adeguate;
- grave e persistente disinteresse verso il figlio;
- ostacoli sistematici alla relazione del figlio con l’altro genitore;
- incapacità concreta di assumere responsabilità educative e di cura.
Non esiste però un automatismo: una distanza geografica, il conflitto tra i genitori o il rifiuto manifestato dal figlio non determinano da soli l’affidamento esclusivo. Le cause del problema devono essere approfondite e la decisione deve essere motivata nell’interesse del minore.
Che cosa cambia con l’affidamento esclusivo
Il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale secondo le condizioni indicate dal giudice. Salvo che il provvedimento stabilisca diversamente, le decisioni di maggiore interesse per il figlio continuano a essere adottate da entrambi i genitori. Il genitore non affidatario conserva inoltre il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio e può rivolgersi al giudice se ritiene che siano state prese decisioni pregiudizievoli.
Anche i tempi di frequentazione con il genitore non affidatario vengono stabiliti considerando sicurezza e benessere del minore. Affidamento esclusivo non significa quindi, automaticamente, interruzione di ogni rapporto tra il figlio e l’altro genitore.
Che cos’è l’affidamento “super-esclusivo”?
Con l’espressione affidamento super-esclusivo o rafforzato si descrivono alcuni provvedimenti nei quali il giudice attribuisce al genitore affidatario anche il potere di assumere da solo determinate decisioni importanti. Può accadere, per esempio, quando il comportamento dell’altro genitore rende impossibile o dannoso decidere insieme.
Non si tratta di una categoria autonoma prevista con questo nome dal Codice civile. Contenuto e limiti dipendono sempre dal provvedimento concreto: per questo non è corretto ritenere che ogni affidamento esclusivo elimini automaticamente ogni potere decisionale dell’altro genitore.
Collocamento prevalente e collocamento alternato
Il collocamento indica dove e secondo quale organizzazione il figlio vive. Non è una distinta tipologia di affidamento. Anche con affidamento condiviso il figlio può avere una residenza abituale presso uno dei genitori e trascorrere tempi ampi e significativi con l’altro.

Nel collocamento alternato o sostanzialmente paritario, il figlio trascorre periodi simili con entrambi. Non esistono però una distanza massima tra le abitazioni o un’età minima di dieci anni stabilite dalla legge. La sostenibilità dell’organizzazione viene valutata caso per caso, considerando scuola, attività, relazioni, età, esigenze del figlio, disponibilità dei genitori e qualità dei trasferimenti.
Il collocamento prevalente non deve essere attribuito automaticamente alla madre. La scelta può riguardare indifferentemente il padre o la madre e deve basarsi su elementi concreti, senza stereotipi di genere.
Affidamento e mantenimento dei figli
Il tipo di affidamento e il contributo economico sono questioni collegate, ma distinte. Anche nell’affidamento condiviso può essere previsto un assegno di mantenimento per i figli. Allo stesso modo, un’organizzazione dei tempi molto equilibrata non elimina automaticamente l’assegno.
Il contributo viene determinato in proporzione alle risorse dei genitori e tenendo conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto durante la convivenza, dei tempi di permanenza, dei compiti di cura e del valore economico del lavoro domestico svolto da ciascuno. Anche la ripartizione delle spese straordinarie può essere diversa dal 50%, se le condizioni economiche o l’accordo lo giustificano.
L’ascolto del figlio minore
Il figlio che ha compiuto dodici anni — e anche quello più piccolo se capace di discernimento — deve essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano, secondo l’articolo 473-bis.4 del Codice di procedura civile. L’ascolto è normalmente condotto dal giudice, che può farsi assistere da esperti quando necessario.
L’opinione del minore viene considerata in rapporto alla sua età e maturità, ma non equivale a lasciargli la responsabilità di scegliere tra i genitori. Il giudice può omettere l’ascolto nei casi previsti dalla legge, spiegandone le ragioni.
Violenza domestica e sicurezza del minore
In presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere, la tutela della sicurezza viene prima di ogni richiamo astratto alla bigenitorialità. Il giudice deve adottare le cautele previste dalla disciplina processuale, valutare rapidamente i rischi e stabilire modalità di affidamento e frequentazione compatibili con la protezione del minore e del genitore coinvolto.
Genitori non sposati: valgono le stesse regole?
Sì. Gli articoli 337-bis e seguenti del Codice civile si applicano anche ai figli nati da genitori non coniugati. Affidamento, collocamento, mantenimento e tempi di frequentazione possono essere regolati con un accordo sottoposto all’autorità competente oppure, in assenza di accordo, con una decisione del giudice.
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Il piano genitoriale e l’accordo tra i genitori
Un accordo efficace deve essere concreto. È utile disciplinare residenza abituale, calendario ordinario, festività, vacanze, scuola, salute, attività extrascolastiche, comunicazioni, trasferimenti, mantenimento e ripartizione delle spese. Nei procedimenti contenziosi il piano genitoriale aiuta inoltre il giudice a comprendere l’organizzazione quotidiana proposta da ciascun genitore.
L’accordo dei genitori viene valutato in funzione dell’interesse dei figli. Se manca un’intesa completa, ciascun genitore può presentare le proprie richieste e sarà il giudice a definire le condizioni.
Le condizioni di affidamento possono essere modificate?
Sì. In base all’articolo 337-quinquies del Codice civile, ciascun genitore può chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni sull’affidamento, sull’esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento. Occorre dimostrare un cambiamento rilevante: per esempio nuove esigenze del figlio, trasferimenti, mutate condizioni lavorative o economiche, oppure il mancato rispetto persistente degli accordi.
Affidamento familiare e affidamento dei figli: non sono la stessa cosa
L’affidamento dei figli dopo la fine della relazione riguarda i rapporti tra i genitori e la responsabilità genitoriale. L’affidamento familiare disciplinato dalla legge n. 184/1983 riguarda invece il collocamento temporaneo di un minore privo di un ambiente familiare idoneo presso una famiglia affidataria o una comunità. Sono istituti differenti e non devono essere confusi.
Un confronto può aiutare a trovare un accordo
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Domande frequenti sull’affidamento dei figli minori
Affidamento condiviso significa tempi identici con entrambi i genitori?
No. La condivisione riguarda soprattutto l’esercizio della responsabilità genitoriale. I tempi vengono organizzati considerando le esigenze del figlio e possono non essere matematicamente uguali.
Il figlio viene collocato automaticamente presso la madre?
No. Non esiste una preferenza legale automatica per la madre. Il collocamento deve essere deciso in base all’interesse concreto del minore e alle capacità e disponibilità di entrambi i genitori.
Con il collocamento paritario si elimina l’assegno di mantenimento?
Non necessariamente. Il giudice o l’accordo devono considerare anche redditi, esigenze del figlio, compiti di cura e altre circostanze economiche. La permanenza paritaria è soltanto uno degli elementi.
Il figlio può scegliere con quale genitore vivere?
Il minore ha diritto a essere ascoltato quando ricorrono le condizioni previste dalla legge. La sua opinione è importante, ma la decisione finale viene assunta valutando il suo interesse complessivo, senza trasferire su di lui il peso della scelta.
Il mancato pagamento del mantenimento fa perdere l’affidamento?
Non automaticamente. Gli obblighi economici e l’affidamento hanno funzioni diverse. Un inadempimento grave e persistente può però essere valutato insieme agli altri comportamenti del genitore e può comportare specifiche conseguenze civili e, nei casi previsti, penali.
Un accordo sull’affidamento può essere cambiato in futuro?
Sì. Le condizioni possono essere modificate consensualmente o su richiesta di un genitore quando cambiano le circostanze o le esigenze del figlio. La nuova regolamentazione deve sempre essere formalizzata attraverso il procedimento appropriato.
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