Quando si parla di “nuova legge sul divorzio” si rischia spesso di confondere riforme reali, interpretazioni giurisprudenziali e semplici notizie prive di fondamento. Nel 2026 non esiste una legge che abbia introdotto il divorzio automatico, nuovi criteri matematici per il mantenimento o regole completamente diverse per l’assegnazione della casa coniugale.
Le novità più importanti derivano soprattutto dalla Riforma Cartabia, che ha modificato il processo delle persone, dei minorenni e delle famiglie. Tra queste vi è la possibilità, a determinate condizioni, di proporre nello stesso procedimento la domanda di separazione e quella di divorzio. Separazione e divorzio, però, restano due momenti distinti e il divorzio non diventa immediato.
In questa guida spieghiamo quali sono le regole effettivamente applicabili oggi, con particolare attenzione alla casa familiare, ai figli, al mantenimento e alla scelta della procedura più adatta.
Esiste davvero una nuova legge su separazione e divorzio?
Non esiste una generica “legge sul divorzio 2025” che abbia cambiato automaticamente tutte le regole. La riforma di riferimento è quella del processo civile, conosciuta come Riforma Cartabia, entrata in vigore per i procedimenti familiari nel 2023 e successivamente oggetto di interventi correttivi.
La riforma ha introdotto un rito unitario per molte controversie familiari e ha consentito il cumulo delle domande di separazione e divorzio. Non ha invece previsto:
- il divorzio automatico dopo sei mesi;
- una seconda udienza fissata sempre d’ufficio;
- una modulistica unica valida per ogni Tribunale e ogni procedura;
- la conclusione garantita di una separazione giudiziale in pochi mesi;
- nuovi criteri automatici per l’assegno di mantenimento;
- la possibilità di svolgere sempre udienze e firme in videoconferenza.
Separazione e divorzio insieme: come funziona la domanda cumulativa
L’articolo 473-bis.49 del codice di procedura civile permette di proporre nello stesso ricorso la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La possibilità riguarda sia i procedimenti contenziosi sia, secondo le condizioni previste, quelli congiunti.
Questo meccanismo può evitare di predisporre da zero un secondo procedimento, ma non elimina la separazione. Il giudice deve prima pronunciarsi sulla separazione. La domanda di divorzio può diventare procedibile soltanto quando:
- è decorso il termine previsto dalla legge;
- la sentenza che pronuncia la separazione è passata in giudicato;
- ricorrono gli altri presupposti richiesti per il divorzio.
Sei mesi o dodici mesi: da quando si calcola il termine?
In linea generale, il termine è di sei mesi nelle separazioni consensuali e di dodici mesi nelle separazioni giudiziali. Il calcolo non parte dalla data del matrimonio né dal deposito della domanda, ma dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale o dalla data certificata nell’accordo raggiunto mediante negoziazione assistita, secondo la procedura utilizzata.
Il decorso del termine, da solo, non produce il divorzio: occorre comunque una domanda e un provvedimento o accordo valido. Per una panoramica delle procedure disponibili puoi consultare la nostra guida sul divorzio consensuale.
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Casa coniugale: proprietà e assegnazione sono due questioni diverse
Uno dei dubbi più frequenti riguarda la “nuova legge sul divorzio e la casa coniugale”. In realtà, la regola fondamentale non è legata all’anno 2025 o 2026: essere proprietari dell’immobile non significa necessariamente poterlo abitare dopo la separazione, così come l’assegnazione della casa non trasferisce la proprietà.
Il provvedimento di assegnazione disciplina il diritto di utilizzare l’abitazione familiare. La proprietà resta invece intestata al soggetto o ai soggetti che risultano titolari dell’immobile, salvo un diverso accordo o un successivo trasferimento.
Quando la casa familiare viene assegnata a un genitore?
Il criterio principale è la tutela dell’interesse dei figli. In presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti che convivono stabilmente con un genitore, il giudice può assegnare la casa familiare al genitore collocatario, anche quando l’immobile appartiene in tutto o in parte all’altro coniuge.
L’assegnazione non rappresenta normalmente un premio per il coniuge economicamente più debole. Serve soprattutto a conservare ai figli, quando possibile, l’ambiente domestico nel quale si è svolta la vita familiare.
Cosa accade se non ci sono figli conviventi?
Se non vi sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi, l’assegnazione della casa non viene generalmente utilizzata come forma di sostegno economico del coniuge più debole. In questo caso assumono particolare importanza la proprietà, il contratto di locazione, gli accordi tra le parti e le eventuali domande patrimoniali.
La situazione concreta deve essere valutata anche considerando chi è proprietario, se l’immobile è in comproprietà, se è concesso in comodato da familiari o se esiste un contratto di locazione.
Mutuo, spese della casa e trasferimenti immobiliari
L’assegnazione della casa non modifica automaticamente il contratto di mutuo stipulato con la banca. Se entrambi i coniugi sono obbligati verso l’istituto di credito, la separazione non libera uno dei due senza il consenso della banca. Nell’accordo tra i coniugi si può stabilire chi sosterrà economicamente le rate, ma tale previsione non sempre modifica il rapporto esterno con il creditore.
Anche le spese devono essere distinte: utenze e spese legate all’uso dell’immobile gravano normalmente su chi lo occupa, mentre spese straordinarie, imposte e oneri condominiali possono richiedere una valutazione basata sulla proprietà, sul titolo di godimento e sugli accordi o provvedimenti esistenti.
Un eventuale trasferimento della proprietà o della quota immobiliare deve essere descritto con precisione e valutato anche sotto il profilo fiscale, notarile e dell’opponibilità ai terzi. La procedura davanti all’ufficiale di stato civile non può contenere patti di trasferimento patrimoniale; quando sono necessari accordi immobiliari occorre scegliere lo strumento corretto.
Figli, affidamento e tempi di permanenza
Non esiste una nuova regola che imponga automaticamente una divisione identica dei tempi tra i genitori. L’affidamento condiviso resta il modello ordinario, ma il calendario di permanenza deve essere costruito nell’interesse concreto dei figli, considerando età, scuola, distanze, impegni, capacità organizzative e qualità delle relazioni familiari.
L’affidamento condiviso riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse. Non significa necessariamente che il figlio debba trascorrere esattamente metà del tempo presso ciascun genitore né esclude automaticamente un assegno di mantenimento.
Assegno di mantenimento: nessun calcolo automatico
L’importo del mantenimento non dipende da una formula unica prevista dalla legge. Il giudice valuta complessivamente le risorse economiche dei genitori, le esigenze attuali dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, i compiti di cura e il valore economico del lavoro domestico e familiare.
Anche il mantenimento del coniuge o l’assegno divorzile richiedono presupposti e valutazioni differenti. Separazione e divorzio non sono sovrapponibili: nel divorzio assumono rilievo, tra gli altri elementi, la funzione assistenziale, compensativa e perequativa riconosciuta dalla giurisprudenza, quando ne ricorrono le condizioni.
Per ottenere una prima stima orientativa puoi utilizzare il nostro calcolatore dell’assegno di mantenimento. Il risultato non sostituisce la valutazione di un professionista sul caso concreto.
TFR, pensione di reversibilità e diritti successori
La separazione non scioglie il matrimonio. Il coniuge separato senza addebito conserva, in linea generale, i diritti successori spettanti al coniuge non separato; la separazione con addebito produce invece conseguenze specifiche.
Con il divorzio cessano i diritti successori tra ex coniugi. Tuttavia, in presenza dei requisiti di legge, l’ex coniuge può avere diritto alla pensione di reversibilità e a una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall’altro ex coniuge. Non si tratta di diritti automatici in ogni divorzio: occorre verificare condizioni come la titolarità dell’assegno divorzile, il mancato passaggio a nuove nozze e gli ulteriori presupposti previsti dalla normativa.
Quale procedura scegliere?
| Procedura | Quando può essere adatta | Caratteristiche principali |
|---|---|---|
| Negoziazione assistita | Quando esiste un accordo completo | Si svolge con l’assistenza degli avvocati e, nei casi consentiti, evita l’udienza in Tribunale |
| Ricorso congiunto in Tribunale | Quando i coniugi sono d’accordo sulle condizioni | Prevede il deposito del ricorso e le modalità di comparizione stabilite dal Tribunale |
| Accordo in Comune | Solo quando ricorrono i requisiti di legge | Avvocato facoltativo; non sono ammessi patti di trasferimento patrimoniale |
| Procedimento giudiziale | Quando manca l’accordo o occorrono provvedimenti del giudice | Tempi e attività dipendono dalla complessità del conflitto e dal Tribunale competente |
Non esiste una procedura migliore in assoluto. La scelta dipende dalla presenza di un accordo, dai figli, dal patrimonio, dalla casa, dalla necessità di trasferimenti immobiliari e dall’eventuale urgenza di ottenere provvedimenti. Per approfondire il procedimento contenzioso puoi leggere la guida sulla separazione giudiziale.
Tempi: perché non è corretto promettere una durata fissa
I tempi variano in base alla procedura, al Tribunale, alla completezza della documentazione, alla presenza di figli e patrimonio e al livello di conflitto. Le procedure consensuali sono normalmente più rapide di quelle giudiziali, ma non è corretto affermare che ogni udienza debba svolgersi entro un termine fisso o che una causa contenziosa si concluda sempre in pochi mesi.
La domanda cumulativa può semplificare il percorso processuale, ma non consente di conoscere in anticipo la durata effettiva né elimina i termini minimi previsti dalla legge.
Domande frequenti
Nel 2026 si può divorziare senza prima separarsi?
No. Nell’ordinamento italiano la separazione resta, salvo casi particolari previsti dalla legge, un passaggio necessario. La domanda di divorzio può essere proposta nello stesso procedimento, ma diventa procedibile solo dopo la separazione e il decorso dei termini.
Il divorzio parte automaticamente dopo sei mesi?
No. Il termine di sei mesi riguarda le separazioni consensuali, ma occorre comunque proporre la domanda di divorzio e ottenere il relativo provvedimento o accordo. Nelle separazioni giudiziali il termine è normalmente di dodici mesi.
Chi è proprietario perde la casa se viene assegnata all’altro genitore?
No. L’assegnazione attribuisce il diritto di abitare la casa familiare alle condizioni stabilite, ma non trasferisce la proprietà. La titolarità dell’immobile resta invariata salvo uno specifico atto di trasferimento.
La casa viene sempre assegnata al coniuge economicamente più debole?
No. L’assegnazione è principalmente collegata all’interesse dei figli a conservare l’ambiente familiare. Senza figli conviventi non viene normalmente utilizzata per compensare la debolezza economica di un coniuge.
Affidamento condiviso significa tempi identici?
No. Significa condivisione della responsabilità genitoriale e delle decisioni importanti. I tempi di permanenza vengono organizzati sulla base dell’interesse concreto dei figli e non devono necessariamente essere identici.
Si può trasferire una casa con l’accordo di divorzio?
È possibile regolare aspetti patrimoniali con strumenti adeguati, ma occorre verificare forma, contenuto, fiscalità e trascrizione. L’accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Le informazioni contenute in questa guida hanno carattere generale. Regole e conseguenze devono essere applicate alla situazione concreta valutando documenti, provvedimenti precedenti e condizioni familiari e patrimoniali.



