Il contributo unificato per il divorzio congiunto è la somma dovuta per iscrivere il procedimento in Tribunale. Per un ricorso congiunto l’importo ordinario è di 43 euro. Se, invece, i coniugi presentano nello stesso ricorso sia la domanda congiunta di separazione sia quella di divorzio, sono dovuti due contributi: 43 euro per ciascuna domanda, quindi 86 euro complessivi.
Il contributo unificato non coincide con il compenso dell’avvocato e non si applica allo stesso modo alla negoziazione assistita o al divorzio davanti all’ufficiale di stato civile. In questa guida vediamo importi, pagamento tramite pagoPA, doppia domanda e altre spese da considerare.
Quanto costa il contributo unificato per il divorzio?
| Procedura | Contributo o diritto | Precisazione |
|---|---|---|
| Divorzio congiunto in Tribunale | 43 € | Un solo contributo per il ricorso congiunto |
| Separazione e divorzio congiunti nello stesso ricorso | 86 € | Due contributi da 43 € |
| Divorzio contenzioso | 98 € | Importo previsto per il procedimento contenzioso familiare |
| Doppia domanda contenziosa | 196 € | Due contributi da 98 € |
| Negoziazione assistita | Nessun contributo unificato | Non viene iscritta una causa in Tribunale |
| Divorzio davanti al Comune | Nessun contributo unificato | Può essere previsto un diritto fisso comunale |
Gli importi di 43 e 98 euro derivano dall’articolo 13 del D.P.R. 115/2002, come modificato, e sono illustrati dalla circolare del Ministero della Giustizia del 19 dicembre 2024.
Perché il divorzio congiunto costa 43 euro?
Il ricorso congiunto è un procedimento nel quale i coniugi presentano condizioni concordate su scioglimento del matrimonio, figli, mantenimento, casa familiare e altri aspetti necessari. L’accordo non elimina il procedimento giudiziario: il ricorso viene iscritto a ruolo e richiede quindi il pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti congiunti disciplinati dall’articolo 473-bis.51 del Codice di procedura civile.
I 43 euro si riferiscono alla tassa giudiziaria e non aumentano perché la coppia ha figli, prevede un assegno periodico o disciplina la casa familiare. Operazioni patrimoniali autonome, divisioni di beni o controversie ulteriori possono però richiedere atti, imposte o procedimenti separati, con costi diversi.
Doppia domanda di separazione e divorzio: il contributo è di 86 euro
La riforma del processo familiare consente di proporre nello stesso ricorso la domanda di separazione e quella di divorzio. Il giudice esamina prima la separazione; il divorzio potrà essere deciso quando saranno maturati i presupposti temporali previsti dalla legge.
La presenza di un unico ricorso non comporta un solo contributo. Il Ministero della Giustizia ha chiarito che per la doppia domanda congiunta sono dovuti due contributi da 43 euro. Il totale è quindi di 86 euro. Nel corrispondente procedimento contenzioso sono invece dovuti due contributi da 98 euro.
Per comprendere la procedura puoi leggere la guida sulla separazione e il divorzio con un unico ricorso.
Negoziazione assistita: si paga il contributo unificato?
No. Nella negoziazione assistita l’accordo viene concluso con l’assistenza degli avvocati e successivamente trasmesso al pubblico ministero e all’ufficiale di stato civile secondo la procedura applicabile. Non viene iscritta una causa ordinaria in Tribunale e, pertanto, non è dovuto il contributo unificato.
Restano naturalmente il compenso professionale e gli eventuali costi connessi ai documenti o agli adempimenti. Non bisogna quindi confondere l’assenza del contributo unificato con la gratuità dell’intera procedura. Puoi approfondire nella guida sul divorzio con negoziazione assistita.
Divorzio davanti al Comune: quanto si paga?
Anche per l’accordo davanti all’ufficiale di stato civile non si paga il contributo unificato, perché non vi è un ricorso al Tribunale. Il Comune può però applicare un diritto fisso. L’importo deve essere verificato presso l’ente competente: per esempio, Roma Capitale indica un diritto di 16 euro.
Questa procedura è utilizzabile soltanto quando ricorrono i requisiti di legge. In particolare, non è ammessa in presenza di figli comuni minorenni, maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o con disabilità grave; l’accordo non può inoltre contenere determinati trasferimenti patrimoniali.
Come si paga il contributo unificato del divorzio congiunto?
Il pagamento avviene in via telematica attraverso il sistema pagoPA. La richiesta può essere generata dal Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, dall’area riservata oppure tramite le funzionalità utilizzate dal professionista che effettua il deposito.
Per creare il pagamento occorre indicare:
- l’ufficio giudiziario competente;
- la tipologia di pagamento;
- l’importo dovuto;
- il soggetto debitore;
- gli eventuali diritti o anticipazioni da pagare insieme al contributo.
Il sistema rilascia una ricevuta telematica identificata in modo univoco. La ricevuta deve essere allegata al deposito o comunque associata correttamente al procedimento. Le vecchie indicazioni generiche sul modello F23 o sul semplice contrassegno telematico non descrivono più la modalità ordinaria del deposito civile telematico.
Chi deve pagare i 43 euro?
Nei confronti dell’amministrazione il pagamento è collegato alla parte che iscrive il procedimento a ruolo. Poiché il ricorso è congiunto, i coniugi possono decidere liberamente come ripartire la spesa tra loro. Nella pratica il pagamento viene spesso predisposto dall’avvocato che cura il deposito e poi rendicontato alla coppia.
Non devono essere effettuati due pagamenti da 43 euro soltanto perché i ricorrenti sono due. Il contributo è riferito al procedimento. Il doppio pagamento è invece dovuto quando nello stesso ricorso vengono proposte sia la domanda di separazione sia quella di divorzio.
Quali altre spese possono aggiungersi?
Il contributo unificato è solo una componente del costo complessivo. A seconda della procedura possono aggiungersi:
- compenso dell’avvocato e accessori fiscali e previdenziali;
- anticipazioni o diritti di cancelleria richiesti dall’ufficio;
- costi per certificati, copie o notificazioni;
- spese di traduzione o legalizzazione per documenti esteri;
- costi notarili e fiscali per eventuali trasferimenti immobiliari;
- spese per consulenze tecniche quando realmente necessarie.
Il contributo di 43 euro non viene quindi calcolato in percentuale sul patrimonio della coppia, sul valore della casa o sull’importo dell’assegno. Prima del deposito è comunque opportuno verificare le prassi dell’ufficio competente e gli eventuali pagamenti accessori.
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PRENOTA ACCORDIAPatrocinio a spese dello Stato e contributo unificato
Chi possiede i requisiti reddituali e sostanziali può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In caso di ammissione, le spese processuali seguono il regime previsto dal Testo unico delle spese di giustizia e non vengono normalmente anticipate dalla parte ammessa. La domanda deve però essere presentata con la documentazione richiesta e l’ammissione non è automatica.
Pagamento errato o duplicato: come chiedere il rimborso
Se il contributo viene pagato due volte, per un importo errato o in favore dell’ufficio sbagliato, il rimborso non è automatico. Il Portale dei Servizi Telematici indica che l’istanza deve essere presentata alla cancelleria competente, che istruisce la procedura e trasmette il provvedimento alla competente amministrazione finanziaria.
È importante conservare ricevuta pagoPA, identificativo univoco del versamento, dati del procedimento e prova dell’errore. Prima di effettuare un nuovo pagamento è opportuno verificare con l’ufficio o con il professionista se la ricevuta precedente possa essere correttamente associata al deposito.
Errori da evitare
- confondere i 43 euro con il costo complessivo del divorzio;
- pagare due contributi solo perché i coniugi sono due;
- versare un solo contributo nella doppia domanda di separazione e divorzio;
- applicare il contributo unificato alla negoziazione assistita;
- utilizzare istruzioni superate senza verificare pagoPA;
- selezionare l’ufficio giudiziario sbagliato;
- non allegare o conservare la ricevuta telematica;
- dare per scontato che operazioni immobiliari siano comprese nei 43 euro.
Domande frequenti sul contributo unificato per il divorzio congiunto
Il contributo unificato del divorzio congiunto è sempre di 43 euro?
È di 43 euro per il ricorso congiunto ordinario. Possono aggiungersi diritti o anticipazioni e costi professionali. Operazioni autonome o ulteriori procedimenti seguono regole differenti.
Con la doppia domanda si pagano 43 o 86 euro?
Si pagano 86 euro: un contributo di 43 euro per la domanda di separazione e un secondo contributo di 43 euro per la domanda di divorzio.
La presenza di figli aumenta il contributo?
No, la presenza di figli non aumenta automaticamente il contributo del ricorso congiunto. Restano però necessari contenuti e documenti adeguati per disciplinare affidamento, tempi di permanenza e mantenimento.
Nella negoziazione assistita si pagano 43 euro?
No. Non essendoci iscrizione a ruolo in Tribunale, non è dovuto il contributo unificato. Rimangono il compenso degli avvocati e gli altri eventuali costi della procedura.
Il contributo si paga con F23?
Per il deposito civile telematico il pagamento viene effettuato tramite pagoPA. La ricevuta telematica deve essere conservata e associata correttamente al procedimento.
I 43 euro comprendono l’avvocato?
No. Il contributo unificato è una spesa di giustizia dovuta allo Stato. Il compenso professionale, gli accessori e le eventuali altre anticipazioni sono voci separate.
Conclusioni
Il contributo unificato per il divorzio congiunto è pari a 43 euro. Diventa pari a 86 euro quando il ricorso contiene anche la domanda congiunta di separazione. Il pagamento avviene tramite pagoPA e deve essere distinto dai compensi professionali e dagli altri costi della pratica.
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