La Riforma Cartabia ha cambiato in modo significativo il procedimento davanti al tribunale per separazione, divorzio, affidamento dei figli e altre controversie familiari. Le nuove regole processuali si applicano, in via generale, ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023: non hanno eliminato la separazione, ma hanno introdotto un rito più unitario, atti iniziali più completi e la possibilità di proporre insieme la domanda di separazione e quella di divorzio.
Capire bene cosa è cambiato evita due equivoci frequenti: non esiste un “divorzio immediato” e il giudice non avvia il divorzio d’ufficio. La domanda deve essere proposta dalle parti e può essere decisa soltanto quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Da quando si applica la Riforma Cartabia alla separazione e al divorzio?
Il nuovo rito per le persone, i minorenni e le famiglie è stato anticipato al 28 febbraio 2023. La data rilevante è quella di instaurazione del procedimento: le cause avviate dopo tale data seguono le disposizioni degli articoli 473-bis e seguenti del codice di procedura civile.
La riforma non ha modificato soltanto qualche formalità. Ha riordinato il percorso processuale per concentrare fin dall’inizio domande, fatti, prove e documenti necessari, con particolare attenzione ai figli e alla situazione economica delle parti.
Il rito unico per persone, minorenni e famiglie
Prima della riforma esistevano regole processuali frammentate a seconda del tipo di controversia. Oggi molte cause familiari sono ricondotte a un procedimento unitario. Questo non significa che separazione e divorzio siano diventati la stessa cosa: significa che condividono una struttura processuale più omogenea.
- il ricorso introduttivo deve indicare in modo chiaro domande, fatti e mezzi di prova;
- la controparte deve costituirsi rispettando termini precisi e presentando le proprie difese;
- la situazione economica e patrimoniale deve essere documentata sin dall’inizio;
- in presenza di figli minori occorre descrivere concretamente la loro organizzazione quotidiana;
- il giudice può adottare provvedimenti temporanei e urgenti.
Separazione e divorzio restano due passaggi distinti
La separazione sospende alcuni effetti del matrimonio ma non scioglie il vincolo coniugale. Il divorzio, invece, scioglie il matrimonio civile o fa cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario. Per approfondire le differenze sostanziali puoi leggere la guida su separazione e divorzio: differenze, modalità e costi.
La Riforma Cartabia, quindi, non consente di saltare la separazione. Ha però reso possibile riunire le due domande nello stesso ricorso, così da evitare la duplicazione di una parte delle attività processuali.
Domanda cumulata: separazione e divorzio nello stesso ricorso
L’articolo 473-bis.49 c.p.c. permette di proporre nel ricorso per separazione anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La Corte di cassazione, con sentenza n. 28727/2023, ha chiarito che il cumulo è ammissibile anche nei procedimenti su domanda congiunta.
Il vantaggio è soprattutto organizzativo: le parti possono impostare dall’inizio il percorso complessivo, e il tribunale può trattare le questioni connesse in modo coordinato. Tuttavia, la domanda di divorzio diventa procedibile solo quando è decorso il termine di legge e la separazione è definita con sentenza passata in giudicato.
Il divorzio non è automatico e non viene avviato dal giudice
Presentare una domanda cumulata non significa ricevere automaticamente separazione e divorzio nello stesso momento. Il giudice decide prima sulla separazione; successivamente, verificati i requisiti, può proseguire sulla domanda di divorzio già formulata.
Il divorzio non è avviato d’ufficio: occorre una domanda delle parti. Se cambiano gli accordi, le condizioni familiari o le richieste economiche, la situazione deve essere rappresentata nel processo e valutata secondo le regole applicabili.
Dopo quanto tempo si può divorziare: 6 o 12 mesi?
I termini introdotti dal cosiddetto divorzio breve non sono uguali in ogni caso:
- sei mesi quando la separazione è consensuale, anche se inizialmente era contenziosa e viene poi trasformata in consensuale;
- dodici mesi quando la separazione è giudiziale.
Il calcolo decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente o al giudice, oppure dalla data certificata nell’accordo raggiunto mediante negoziazione assistita. La domanda di divorzio può essere depositata insieme a quella di separazione, ma non può essere decisa prima che maturino questi presupposti.

Separazione e divorzio congiunti: come funziona il procedimento
Quando i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni personali, economiche e relative ai figli, possono presentare una domanda congiunta ai sensi dell’articolo 473-bis.51 c.p.c. Il ricorso deve contenere le condizioni concordate e le informazioni necessarie perché il tribunale possa verificarne la regolarità e la compatibilità con l’interesse dei figli.
In presenza dei presupposti di legge, la trattazione può avvenire anche mediante deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza. Non si tratta però di un automatismo valido in ogni tribunale e per ogni situazione: il giudice può richiedere la comparizione personale se la ritiene necessaria.
Separazione giudiziale: cosa cambia nella prima fase
Nel procedimento contenzioso è stata superata la tradizionale scansione tra fase presidenziale e fase istruttoria. Il fascicolo viene impostato in modo più completo prima della prima udienza e lo stesso giudice può adottare i provvedimenti temporanei necessari.
Questo rende ancora più importante preparare correttamente il ricorso e i documenti sin dall’inizio. Se manca l’accordo, la nostra guida sulla separazione giudiziale spiega presupposti, passaggi e costi da valutare.
Quali documenti economici devono essere depositati?
Quando vengono formulate richieste economiche o sono coinvolti figli minori, il ricorso deve essere accompagnato da una documentazione idonea a rappresentare redditi, patrimonio e disponibilità finanziarie. L’articolo 473-bis.12 c.p.c. prevede, tra l’altro:
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione relativa a beni immobili, veicoli e quote societarie;
- gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
La completezza documentale serve al giudice per valutare assegno di mantenimento, contributo per i figli e altre richieste economiche. Omissioni rilevanti o informazioni non veritiere possono avere conseguenze processuali e incidere sulla valutazione delle prove.
Piano genitoriale e tutela dei figli
In presenza di figli minori, al ricorso deve essere allegato un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività abituali dei figli: scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni, vacanze e organizzazione quotidiana.
Il piano non è un semplice calendario rigido. Aiuta il giudice a comprendere le abitudini del minore e a valutare proposte realistiche su collocamento, tempi di permanenza e responsabilità genitoriale. Qui trovi un approfondimento dedicato al piano genitoriale previsto dalla Riforma Cartabia.
Provvedimenti temporanei e urgenti
Durante la causa il giudice può disciplinare provvisoriamente le questioni che non possono attendere la sentenza: collocamento e frequentazione dei figli, mantenimento, assegnazione della casa familiare e altre misure necessarie. In situazioni di pregiudizio imminente può adottare provvedimenti urgenti anche prima dell’ordinaria trattazione, assicurando poi il contraddittorio.
Le misure temporanee possono essere modificate quando sopravvengono fatti nuovi o cambiano le circostanze. Per questo è importante documentare con precisione esigenze dei figli, redditi, spese e comportamenti rilevanti.
La mediazione familiare è obbligatoria?
No. La riforma valorizza la mediazione familiare e il giudice può informare le parti della possibilità di rivolgersi a un mediatore, ma la mediazione richiede una scelta consapevole e non sostituisce l’assistenza legale. Non è inoltre adatta quando esistono violenza domestica, grave squilibrio o condizioni che impediscono un confronto sicuro.
Negoziazione assistita e procedure consensuali
Il rito Cartabia riguarda il procedimento davanti al tribunale, ma restano disponibili, quando ne ricorrono i presupposti, percorsi consensuali alternativi come la negoziazione assistita. La scelta dipende dalla presenza di un accordo, dalla complessità delle condizioni e dalle esigenze della famiglia.
Con Coniugi Tutelati è possibile gestire a distanza la preparazione della pratica e gli incontri con i legali. La guida sulla separazione online chiarisce quali attività possono svolgersi da remoto e quando è richiesta un’udienza o un passaggio formale ulteriore.

Procedure e costi con Coniugi Tutelati
La procedura più adatta dipende dal livello di accordo tra i coniugi e dalla situazione familiare. Per le pratiche consensuali, le soluzioni proposte da Coniugi Tutelati comprendono:
- separazione breve: 369 € + 79 € + IVA a persona, per un totale indicativo di 1.093 € per la coppia;
- separazione in tribunale: 199 € + 79 € + IVA a persona, per un totale indicativo di 678 € per la coppia.
Prima di scegliere è utile verificare che l’accordo sia completo su figli, casa, mantenimento, spese e patrimonio. Puoi consultare anche la guida ai costi della separazione consensuale oppure compilare il modulo di contatto.
Accordia: un confronto legale mirato prima di decidere
Se hai dubbi sul cumulo delle domande, sui documenti da preparare o sulla procedura più adatta, puoi prenotare Accordia: un incontro di 45 minuti con un professionista al costo di 69 €. Serve a mettere a fuoco le questioni principali prima di avviare la pratica.
Domande frequenti sulla Riforma Cartabia
Si può divorziare senza prima separarsi?
No. La separazione resta un passaggio necessario, salvo i limitati casi di divorzio diretto già previsti dalla legge. La riforma consente di inserire entrambe le domande nello stesso ricorso, ma il divorzio viene deciso solo dopo la separazione e il decorso del termine applicabile.
Il divorzio parte automaticamente dopo sei mesi?
No. Il giudice non lo avvia d’ufficio. Occorre una domanda, presentata insieme a quella di separazione oppure successivamente, e devono essere maturati i requisiti di legge.
Il termine è sempre di sei mesi?
No. Il termine è di sei mesi per la separazione consensuale e di dodici mesi per quella giudiziale. Il termine non coincide necessariamente con la data della sentenza.
La domanda cumulata riduce automaticamente i costi?
Può evitare la duplicazione di alcune attività, ma separazione e divorzio restano domande distinte e l’effettivo costo dipende dalla procedura, dalla complessità del caso e dagli accordi raggiunti.
Il piano genitoriale è sempre necessario?
È richiesto nei procedimenti relativi ai minori per descriverne impegni, attività e organizzazione abituale. Deve essere concreto e coerente con le esigenze dei figli.
Con la Riforma Cartabia non c’è più l’udienza?
Non in senso assoluto. Nei procedimenti congiunti il giudice può sostituire l’udienza con note scritte quando ricorrono i presupposti; nelle cause contenziose la comparizione e l’attività davanti al giudice restano centrali.
Le informazioni contenute in questa guida sono generali e non sostituiscono la valutazione di un professionista sul caso concreto.




